Come fare perAdempimenti

Fondo perduto, come restituire i contributi non spettanti

di Claudio Sabbatini

  • Quando Dalla notifica di un atto di recupero o da quando ci si accorge che il contributo non spetta

  • Cosa scade Presentazione di istanza di rinuncia e di riversamento spontaneo o pagamento di un atto di recupero

  • Per chi Imprese e professionisti

  • Come adempiere Modello F24 Elide, con i codici individuati dalle Entrate

1In sintesi

I diversi contributi Covid erogati dal 2020 spettano al ricorrere di talune condizioni: i contribuenti hanno dovuto fare riferimenti ai concetti di “ricavi” o “compensi”, nonché al concetto di “fatturato” che, secondo le interpretazioni dell’agenzia delle Entrate si discosta dal concetto valevole ai fini Iva.

Potrebbe essere quindi capitato che, a seguito dei numerosi chiarimenti forniti (es. circolare 14 maggio 2021, n. 5/E; risposte 472 del 12 luglio e 468/470 dell’8 luglio 2021), il contribuente si accorga di aver richiesto un contributo non spettante (o magari spettante in misura diversa da quella richiesta).

Nel caso in cui il contributo sia in tutto o in parte non spettante:
laddove il contributo non spettante non sia ancora stato erogato il contribuente potrà rettificare la posizione presentando apposita istanza di rinuncia al contributo. Detta istanza è presentabile anche oltre il termine ultimo di presentazione delle istanze previsto dalla legge;
nell’ipotesi in cui il contributo sia già stato erogato, è necessario restituire gli importi indebiti percepiti, spontaneamente ovvero a seguito di atti di recupero – nei confronti del contribuente - da parte dell’agenzia delle Entrate.

2Gli aiuti Covid

Al fine di sostenere gli operatori economici (titolari di partita Iva) durante il periodo di crisi dovuto alla pandemia da Covid-19, il legislatore ha previsto la corresponsione – al ricorrere di taluni requisiti – di alcuni contributi a fondo perduto (Cfp).Si tratta, ad esempio, del Cfp di 600 euro del Dl Rilancio (articolo 25, Dl 34/2020).

Il comma 12, dello stesso articolo 25, prevede, tra l’altro, che “qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”.

Con successivi provvedimenti normativi, stante il protrarsi del periodo emergenziale, sono state introdotte altre tipologie di contributi a fondo perduto, per le quali trova applicazione la citata disposizione in materia di recupero dei contributi non spettanti.

Ci riferiamo ai bonus messi in campo dal Dl Ristori (articolo 1, Dl 137/2020), dal decreto Ristori bis (articolo 2, Dl 149/2020), dal decreto Natale (articolo 2, Dl 172/2020), come pure dei più recenti aiuti contenuti nel decreto Sostegni (articolo 1, Dl 41/2021) e nel decreto Sostegni bis (“automatico” e “alternativo”, di cui all’articolo 1, Dl 73/2021).

3La restituzione spontanea

Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo con i relativi interessi con la possibilità di beneficiare della riduzione della sanzione (100%, minimo edittale) prevista per il ravvedimento operoso, ai sensi dell’articolo 13, Dlgs 472/1997.

L’importo dovuto ai fini della restituzione va corrisposto tramite il modello F24 Elide (“elementi identificativi”), senza possibilità di compensazione, riportando i seguenti codici tributo (risoluzioni 26 giugno 2020, n. 37/E, 12 aprile 2021 n. 24/E e, ultima, 19 luglio 2021, n. 48/E):
8077 per il contributo decreto Rilancio, 8128 per il contributo decreto Sostegni e 8131 per il contributo del decreto Sostegni bis;
8078, 8129, 8132 per gli interessi, rispettivamente per i contributi di cui al alinea precedente;
8079, 8130 e 8133 per le sanzioni.

4La restituzione coattiva

A seguito delle attività di controllo – successive a quelle «formali» espletate in occasione dell’erogazione del Cfp – l’agenzia delle Entrate potrà verificare la correttezza dei dati dichiarati, ai sensi dell’articolo 31 del Dpr 600/1973 e seguenti.

Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’agenzia delle Entrate emette un atto di recupero (ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, legge 30 dicembre 2004, n. 311) con riguardo a quanto non dovuto.

Attraverso la risoluzione 7 luglio 2021, n. 45/E, l’agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento degli importi dovuti a seguito dell’adozione degli atti di recupero dei contributi a fondo perduto previsti per sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza Covid-19 ma non spettanti.

Ai sensi dell’articolo 25, comma 12, Dl 34/2020 (Decreto Rilancio), l’agenzia delle Entrate recupera il contributo irrogando sanzioni ed applicando interessi.

Per consentire il versamento degli importi da restituire, sono istituiti i seguenti codici tributo, da riportate nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24-Elide):
7500 denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall'agenzia delle Entrate in relazione all'emergenza Covid-19 – contributo”;
7501 denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate in relazione all'emergenza Covid-19 – interessi”;
7502 denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate in relazione all'emergenza Covid-19 – sanzioni”.

Detti codici devono essere inseriti nel modello indicato per riversare il Cfp ricevuto indebitamente e pagare i relativi interessi e sanzioni.In sede di compilazione del modello nella sezione “Contribuente”, trovano posto i dati identificativi di chi versa.

Nella sezione “Erario ed altro” vanno riportati:
nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), i dati riportati nell'atto di recupero inviato dall'Ufficio;
nel campo “tipo”, la lettera “R”;
nel campo “codice”, i codici tributo sopra indicati;
nel campo “importi a debito versati”, l'importo dovuto.

Il pagamento relativo alle spese di notifica è identificato con il codice tributo “A100” già esistente.

5Quadro sanzionatorio

Con l’atto di recupero, l’agenzia delle Entrate irroga anche le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, Dlgs 471/1997 (dal 100 al 200% del Cfp non spettante) e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20, Dpr 602/1973 (nella misura del 4% annuo).

Per tale violazione è esclusa la possibilità della definizione agevolata di cui agli articoli 16, comma 3 e 17, comma 2, Dlgs 472/1997 (che consentirebbero la possibilità di versare la sanzione amministrativa tributaria nella misura di un terzo dell’ammontare irrogato).

Oltre alle sanzioni di natura amministrativa, si applica la pena prevista dall'articolo 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente:
la reclusione da 6 mesi a 3 anni;
nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 3.999,96 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito

Esempio
Se è stato indebitamente percepito un Cfp dell'ammontante di 600 euro, le sanzioni penali applicabili ammonteranno almeno a 1.800 euro (ossia nella misura massima prevista dall'articolo 316-ter, Codice penale, pari al triplo del contributo minimo essendo questo inferiore a 3.999,96 euro.
Oltre a quanto sopra, va restituito il contributo (600 euro), va pagata la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13, comma 5, Dlg 471/1997 (es. 100% se applicata nella misura minima) e vanno corrisposti gli interessi.

In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l’articolo 322-ter del Codice penale (confisca). Si rendono altresì applicabili le disposizioni di cui all’articolo 27, comma 16, Dl 29 novembre 2008, n. 185: gli atti di recupero possono essere emanati – a pena di decadenza - entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo (quindi, ben oltre i termini accertativi “ordinari” previsti dall’articolo 43, Dpr 600/1973).

Per le controversie relative all’atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal Dlgs 546/1992 (contenzioso tributario).

Dato che gli atti di recupero sono considerati alla stregua di atti accertativi, deriva che è possibile presentare istanza di accertamento con adesione (Corte di Cassazione, ordinanza 31 marzo 2017 n. 8429), come pure accedere alla riscossione frazionata (articolo 15, Dpr 602/1973) in pendenza di giudizio, stante la natura accertativa dell’atto in esame (Corte di Cassazione 13 novembre 2019, n. 29378).

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