Controlli e liti

Il socio accomandante non risponde per l’Iva della Sas

L’ordinanza 13565/2021 della Cassazione: la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali vale solo per il socio accomandatario

di Alessandro Borgoglio

È nullo l’avviso di accertamento notificato al socio accomandante di una Sas per il recupero dell’Iva dovuta dalla società, dato che questi è privo di legittimazione attiva e passiva rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla Sas, fra cui rientrano quelle relative all’Iva. Lo ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza 13565/2021 del 19 maggio.

La responsabilità dei soci

L’articolo 2313 del Codice civile, nello stabilire la responsabilità illimitata e solidale dei soci accomandatari per le obbligazioni sociali, nonché quella limitata alla quota conferita da parte dei soci accomandanti, non autorizza i creditori sociali, incluso l’Erario, ad agire direttamente nei confronti dell’accomandante; essa si limita a fissare la responsabilità dell’accomandante nei confronti della società, a regolare cioè i rapporti interni alla compagine sociale.

È vero che esistono delle deroghe che prevedono la responsabilità illimitata di fronte ai terzi del socio accomandante, come quando consenta all’inserimento del proprio nome nella ragione sociale, oppure violi il divieto di immistione o vi sia la liquidazione della società (articoli 2314, 2320 e 2324 del Codice civile), ma nel caso oggetto della pronuncia odierna nessuna di queste deroghe risultava ricorrente: semplicemente, il Fisco si era limitato a notificare l’accertamento Iva al socio accomandante sul solo presupposto di tale qualifica sociale, che gli avrebbe imposto un obbligo di vigilanza e conoscenza dei bilanci.La Suprema corte, con l’ordinanza 13565/2021, ha bocciato l’accertamento, stabilendo che nelle Sas la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, come l’Iva, vale solo per il socio accomandatario.

Nel 2020, invece, la Cassazione aveva stabilito che la norma giuscivilistica contemplata dall’articolo 2313 del Codice civile, nel prevedere che i soci accomandanti rispondono per le obbligazioni sociali limitatamente alla quota conferita, vale anche per le obbligazioni di natura tributaria, e, segnatamente, per quelle relative all’Iva e all’Irap dovute dalla società medesima (ordinanza 9429/2020).

Per la giurisprudenza di merito, anche l’emissione di fatture per operazioni inesistenti è riconducibile alla responsabilità del solo socio accomandatario, in quanto il socio accomandante non ha alcun potere decisionale e di rappresentanza della società, che spetta, appunto, all’accomandatario (Ctp Milano, sentenza 5637/46/2016).

La rettifica Irpef

Diverso è invece il discorso per quanto concerne l’Irpef, perché in questo caso il reddito societario viene imputato pro quota «per trasparenza» ai soci ex articolo 5 del Tuir e, quindi, anche il socio accomandatario è direttamente responsabile per il suo debito tributario.

Peraltro, proprio recentemente è stato stabilito che il maggior reddito societario risultante dalla rettifica operata nei confronti di una società di persone e imputato al socio, ai fini Irpef, in proporzione alla sua quota di partecipazione, comporta l’applicazione allo stesso socio della sanzione per infedele dichiarazione: tale principio si applica anche ai soci accomandanti di società in accomandita semplice, risultando irrilevante l’estraneità di tali soci all’amministrazione della società, in quanto agli stessi è sempre consentito verificare l’effettivo ammontare degli utili conseguiti (Cassazione 3079/2021).

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