Imposte

Stop revocato nelle aree del cratere sismico

Le opzioni di sconto in fattura o di cessione dei crediti edili saranno ancora possibili, anche dopo il 16 febbraio 2023

di Luca De Stefani

Le opzioni di sconto in fattura o di cessione dei crediti edili saranno ancora possibili, anche dopo il 16 febbraio 2023, per gli interventi sugli immobili danneggiati dagli eventi sismici avvenuti nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a partire dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, oltre che sugli immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, nei territori delle Marche.

In questi due casi, non sono richieste ulteriori condizioni. Ad esempio, non è necessario che la Cilas sia stata presentata prima del 17 febbraio 2023. Inoltre, è ancora possibile, fino ad oggi (peraltro, senza copertura normativa), comunicare le opzioni per il «super sismabonus acquisti» terminato lo scorso 31 dicembre 2022.

Va ricordato che, per gli interventi effettuati nei Comuni colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il superbonus (sia eco che sisma) spetta ancora nella misura del 110% fino al 2025, «in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis» dell’articolo 119, del DL 34/2020 (il decreto Rilancio):

1. per la parte eccedente i contributi di ricostruzione;

2. in alternativa a questi contributi, con limiti aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al Dl n. 189/2016 e al Dl n. 39/2009, nonché nei Comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Nelle altre zone, invece, si applica la stretta anche per il sismabonus, tranne nei casi di esclusione indicate nel comma 2 dell’articolo 2, DL n. 11/2023, per il super sismabonus e nel comma 3 per il sismabonus. Stop, invece, per il «super sisma bonus acquisti», anche se i rogiti notarili sono stati stipulati entro il 31 dicembre 2022.

Pertanto, in questi casi (tranne per gli interventi ricompresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana dell’articolo 2, comma 2, lettera c), DL n. 11/2023), restano fuori dalle opzioni tutti i rogiti stipulati nel 2022, per i quali non sia stata inviata la relativa Comunicazione prima del 17 febbraio 2023.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©