Imposte

Salta l’esenzione contributiva, più oneroso il bonus benzina 2023

La novità nell'emendamento al Decreto Carburanti inserito durante l’iter di conversione del Dl 5/23. Aumento dell'onere poco sotto il 30% per il datore e del 9% per i lavoratori

Bonus benzina 2023 senza esenzione contributiva. Lo precisa un emendamento inserito dalla Camera dei deputati durante l’iter di conversione in legge del decreto Carburanti (Dl 5/2023).

La modifica apportata riguarda segnatamente l’articolo 1 del decreto, vale a dire la parte della norma che reca appunto l’esenzione.

La novella rende inequivocabilmente manifesto l’intendimento del legislatore. Infatti la nuova parte dispone testualmente che «l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi». Il testo precisa ulteriormente che resta fermo quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del Tuir.

La modifica, che impatta ovviamente sulla formulazione originale del Dl 5/23, sembrerebbe poter incidere anche con quanto accaduto lo scorso anno, quando la medesima facilitazione fu prevista dell’articolo 2, del Dl 21/2022 (legge 51/22). Tutti i commentatori, ma anche i documenti di prassi ufficiali, non ebbero dubbi a sostenere che si trattava di un’esenzione che, riguardando una norma attratta dal regime di armonizzazione, poteva ritenersi valida su entrambi i profili: sia quello fiscale, sia quello contributivo.

Sul punto valga quanto affermato dall’Inps nel messaggio 4616/22 in cui l’Istituto, soffermandosi sulle operazioni di conguaglio, ha precisato che nel caso in cui il valore del bonus carburante sia stato, per il 2022, superiore a 200 euro, il datore di lavoro doveva provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.

In base a tale interpretazione, i datori che hanno liberamente deciso di erogare ai dipendenti i buoni li hanno consegnati senza operare alcuna trattenuta in busta paga. Si ricorda che la non imponibilità totale è conseguenza dell’architettura della normativa vigente, che individua il reddito di lavoro dipendente ai fini contributivi, come quello disciplinato dal Testo unico dei redditi (Tuir) agli articoli 49 e seguenti.

Per l’anno in corso si cambia invece passo. Il testo che esce dai lavori parlamentari conferma che il bonus benzina opera come un’esenzione aggiuntiva rispetto al regime generale di vigente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente (cosìddetti fringe benefits). Si possono anche considerare validi e operanti tutti gli altri aspetti, già richiamati nella circolare dell’agenzia delle Entrate 27/2022.

Il paletto inserito obbliga a versare sul valore corrispondente al buono la contribuzione piena. Un cambiamento che pesa sui datori di lavoro, determinando un aumento dell’onere di qualche punto inferiore al 30% per le aziende e di poco più del 9% per i lavoratori. Per questi ultimi va anche aggiunto che il maggior impatto economico è contemperato dalla minore imponibilità fiscale derivate dall’aumento dei contributi.

Secondo quanto si legge nei documenti ufficiali che accompagnano il provvedimento che sta per divenire legge dello Stato, la precisazione introdotta è conforme all’interpretazione già seguita dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione, che non contempla effetti in termini di minori entrate contributive.

A dire il vero, tuttavia, anche lo scorso anno la quantificazione dell’onere si limitava al solo aspetto fiscale.

Restano invariati l’ambito soggettivo, oggettivo e le modalità applicative. I datori di lavoro del settore privato erano e restano i soli soggetti che possono avvalersi dell’esenzione; sono escluse le amministrazioni pubbliche. Non opera alcun limite reddituale per l’ammissione al beneficio.

Il buono benzina può essere concesso anche ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©