Controlli e liti

Antiriciclaggio, via i nomi dei segnalanti dagli atti del Pm

Divieto di trascrizione negli atti giudiziari, sia dell’accusa ma anche del dibattimento. Il correttivo del Governo interviene dopo varie inchieste giornalistiche

di Alessandro Galimberti

Nel testo del Milleproroghe spunta la tutela rafforzata per i soggetti segnalatori di operazioni sospette: il nome del professionista/operatore che attiva l’Unità di informazione finanziaria (segnalazione di carattere amministrativo e non penale, va ricordato, ma che spesso ha dato il via a inchieste clamorose della magistratura) non dovrà più comparire negli atti dell’indagine penale - e neppure in quelli dell’eventuale dibattimento - e potrà essere disvelato in modo limitato e comunque circoscritto sempre che ne ricorrano ragioni specifiche.

Chi violerà l’identità del segnalatore all’Uif (segnalazione Sos che peraltro è obbligatioria) rischia la condanna da due a sei anni di carcere, una minaccia di pena significativa e che dà finalmente la percezione e la funzione “sistematica” di quella norma.

Nonostante la tutela del segnalante fosse già un presupposto chiaro almeno dal 2017, una serie di recenti inchieste di stampa e televisive aveva portato alla luce - anche con clamorose interviste - l’identità di professionisti e/o di semplici funzionari preposti alle policy di controllo dei flussi di denaro loro affidati. L’analisi di questi episodi aveva dimostrato che in molto casi il “vulnus” nel sistema di tutela del segnalante stava nella trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria, passaggio all’esito del quale non venvano ”omissati” gli elementi identificativi del soggetto vigilante. Con il risultato che nomi e cognomi “sensibili” sono passati prima nel fascicolo del pubblico ministero e poi addirittura sono confluiti in quello del processo, infine (o durante) sulla stampa.

L’integrazione dell’articolo 39 del dlgs antiriciclaggio (231/2007, Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette) spiega che in ogni fase del procedimento, l’autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l’invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle Uif, il contenuto delle medesime e l’identità dei segnalanti siano mantenuti riservati. In ogni caso, aggiunge la norma, i dati identificativi dei segnalanti non possono essere inseriti nel fascicolo del Pubblico ministero né in quello per il dibattimento, né possono essere in altro modo rivelati, salvo che ciò risulti indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede. In questo caso l’autorità giudiziaria provvede «con decreto motivato, adottando le cautele necessarie ad assicurare la tutela del segnalante e, ove possibile, la riservatezza della segnalazione e delle informazioni» trasmesse dalla Uif. La pena da 2 a 6 anni si applica anche a chi rivela indebitamente notizie riguardanti l’invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dall’Uif o il contenuto delle medesime, se le notizie rivelate sono idonee a consentire l’identificazione del segnalante».

Sempre in tema di antiriciclaggio, il Milleproroghe riconosce ed amplia le modalità semplificate di adempimento degli obblighi di adeguata verifica, consentendola anche senza la presenza fisica del cliente con riferimento a rapporti relativi a servizi di disposizione di ordini di pagamento e a servizi di informazione sui conti gestiti dal circuito bancario dell’Unione europea. Il soggetto tenuto all’obbligo di identificazione «acquisisce in ogni caso il nome e il cognome del cliente».

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