Adempimenti

Condono, anche redditi da cedolare secca e forfettario nel calcolo dei 30mila euro

La circolare 11/E: per le persone fisiche non va sommato l’importo pari al rendimento nozionale per l’Ace

Il calcolo del limite dei 30mila euro relativo al periodo d’imposta 2019 per lo stralcio automatico dei carichi fino a 5mila euro dovrà tenere conto per le persone fisiche anche dei redditi assoggetti a cedolare secca e nel regime forfettario. Non va, invece, sommato l'importo pari al rendimento nozionale previsto dalla disciplina relativa all'Ace. È uno dei chiarimenti della circolare 11/E/2021 sul condono dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2010 previsto dal decreto Sostegni (si veda l’articolo).

In particolare, secondo la ricostruzione operata dalle Entrate, l’articolo 4, comma 4, del Dl 41 del 2021, ai fini della verifica del limite reddituale per l'accesso allo stralcio, fa riferimento al «reddito imponibile», che prende in considerazione il reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e degli altri oneri deducibili. Da qui la precisazione che «è necessario sommare al reddito imponibile - anziché al reddito complessivo - i redditi assoggettati alla cedolare secca e all'imposta sostitutiva» del regime forfettario.

Per il modello 730-3 (modello 2020, redditi anno 2019) e per il modello
Redditi 2020 (periodo d'imposta 2019) la circolare 11/E sottolinea che si considera la somma dei seguenti redditi:

• reddito imponibile Irpef;

• reddito assoggettato alla cedolare secca;

• reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Verranno prese in considerazione le Certificazioni uniche 2020 per l'anno 2019 e le dichiarazioni 730 e Redditi Pf 2020 relative all'anno 2019 presenti nella banca dati dell'agenzia delle Entrate alla data del 14 luglio 2021 (data in cui è stato emanato il Dm Economia attuativo della norma del decreto Sostegni). E, in caso di presenza per lo stesso soggetto sia di dichiarazioni modello 730 sia di dichiarazioni modello Redditi Pf (con quadri significativi) si tiene conto dell'ultima dichiarazione pervenuta.

Le dichiarazioni non prese in considerazione

La circolare 11/E chiarisce che non vengono prese in considerazione le dichiarazioni che contengono solo il frontespizio o il prospetto dei familiari a carico oppure i soli quadri RM (Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva), RT (Plusvalenze di natura finanziaria), RW (Investimenti e attività finanziarie all'estero, monitoraggio – Ivie/Ivafe), RX (Risultato della dichiarazione), AC (Comunicazione dell'amministratore di condominio), RV, rigo 9 (addizionale comunale all'Irpef) e rigo 17 (acconto addizionale comunale all'Irpef).

Quando vale la certificazione unica

Le Certificazioni uniche («Cu») rilevano solo in assenza di un modello dichiarativo valido. Vediamo nel dettaglio le differenze per redditi di lavoro dipendente e autonomo.

• Redditi di lavoro dipendente:

1) vengono considerate tutte le «Cu» valide (non annullate o sostituite) presentate da uno o più sostituti per il soggetto percipiente in cui siano valorizzati i campi reddituali di interesse (non si tiene conto delle «Cu» relative a redditi percepiti dal soggetto in qualità di erede).

2) in presenza di più «Cu» emesse dallo stesso sostituto per il medesimo percipiente, viene presa in considerazione l'ultima pervenuta;

3) in caso di «Cu» relative allo stesso percipiente emesse da diversi sostituti e di conguaglio effettuato dall'ultimo sostituto d'imposta, il reddito da lavoro dipendente viene calcolato sommando gli importi dei redditi riportati nelle suddette «Cu», sottraendo da questi l'ammontare di quanto conguagliato.

• Redditi di lavoro autonomo. Si fa riferimento ai dati presenti nella sezione AU di tutte le «Cu» valide presentate per il soggetto percipiente; il reddito da lavoro autonomo viene calcolato sommando gli importi riportati nel punto 8 della parte Certificazione lavoro autonomo.


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