Controlli e liti

Asd calcistica, spese per pubblicità sempre deducibili

Per la Ctr Calabria 2621/2/2022 ricorre una presunzione legale assoluta di inerenza dei costi sostenuti

di Giorgio Emanuele Degani


La Ctr della Calabria, con sentenza n. 2621/2/2022 (presidente Petrolo, relatore Marincolo) ha affermato che le spese di pubblicità sostenute per la sponsorizzazione di associazioni sportive dilettantistiche sono sempre deducibili nel limite dell’importo di cui all’articolo 90, comma 8, legge n. 298/2002.

Ciò in quanto ricorre una presunzione legale assoluta di inerenza delle stesse e circa la loro natura di rappresentanza a condizione che il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica, che sia rispettato il limite quantitativo di spesa, che la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine e i prodotti dello sponsor e che il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.

L’agenzia delle Entrate contestava a un contribuente la deducibilità di spese di pubblicità e propaganda considerate come non inerenti all'attività svolta nonché antieconomici in quanto erogati a una associazione sportiva dilettantistica calcistica.

L’ufficio procedeva così a riprendere i costi a tassazione ai fini dell’Irpef e dell’Iva.

Il contribuente interponeva ricorso e i giudici di primo grado lo rigettavano.

A seguito del gravame promosso dal contribuente, i giudici di appello riformavano la pronuncia di primo grado, rilevando l'assoluta deducibilità delle spese sostenute per la sponsorizzazione a favore della società sportiva dilettantistica calcistica.

Secondo la Ctr, l’ufficio ha erroneamente disconosciuto l’inerenza e la congruità delle spese sostenute dal contribuente. Ed infatti, l’articolo 90, comma 8, legge n. 289/2002 dispone che il corrispettivo in denaro o in natura a favore di soggetti, tra cui le associazioni sportive dilettantistiche e le fondazioni, costituisce per il soggetto erogante, entro il limite di spesa di 200mila euro annui, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario.

Vi è, dunque, una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria di tali spese che, essendo riconducibili a un contratto a prestazioni corrispettive, trovano la loro causa nell'obbligo di controparte di pubblicizzare, a fronte di un corrispettivo pattuito ed erogato, un marchio, un prodotto o un servizio del soggetto erogante.

Gli emolumenti erogati, dunque, entro il limite quantitativo previsto dalla Legge, sono considerati come destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante e sono pienamente deducibili.La sentenza, dunque, è pienamente condivisibile e in linea con il pacifico orientamento giurisprudenziale di legittimità (tra le tante, v. Cass. 8540/2020).

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