Adempimenti

Rottamazione ter e saldo e stralcio, ultima chiamata per recuperare le rate 2020: si può versare fino al 9 maggio

Entro lunedì 2 maggio chi è decaduto dalle rateizzazioni prima delle sospensioni Covid può presentare domanda ad agenzia delle Entrate Riscossione per rientrare

di Giovanni Parente

Doppia scadenza per la riscossione. Il 30 aprile scade sia il termine per recuperare le rate dovute nel 2020 e non versate di rottamazione ter e saldo e stralcio (pace fiscale) sia il termine per rientrare nelle dilazioni per chi era decaduto prima delle sospensioni per l’emergenza Covid. Nel caso delle rate 2020 di rottamazione ter e saldo e stralcio saranno consentiti i versamenti effettuati fino a lunedì 9 maggio, per effetto dei 5 giorni di tolleranza e dei sabati e delle domeniche. Mentre per le richieste di dilazione per chi aveva perso la chance prima del Covid sarà consentito presentare domanda entro lunedì 2 aprile (il 30 aprile, infatti, cade di sabato e il 1° maggio è un festivo). A ricordarlo è un comunicato di agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader).

Chi non paga entro i termini perde i benefici

In caso di versamenti oltre i termini previsti o per importi parziali, verranno meno i benefici della misura agevolata e i pagamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. Dunque chi non rispetterà il termine del 9 maggio sarà automaticamente fuori dai vantaggi delle definizioni agevolate, che consentono un pagamento scontato del debito con la riscossione.

I bollettini da utilizzare e come richiederli per chi li ha smarriti

NeIla nota Ader sottolinea che il pagamento deve essere effettuato utilizzando i bollettini già inviati e riferiti alle originarie scadenze delle rate 2020 (febbraio, maggio, luglio e novembre per la Rottamazione-ter; marzo e luglio per il saldo e stralcio).

Chi non è più in possesso della «Comunicazione delle somme dovute» o dei i bollettivi per il pagamento, può richiederne una copia direttamente sul sito di agenzia Entrate Riscossione, nella pagina dedicata alla definizione agevolata . Nell’area pubblica, senza necessità di pin e password, è sufficiente inserire il proprio codice fiscale e la documentazione prevista per il riconoscimento e si riceverà copia della comunicazione con gli ulteriori bollettini all’indirizzo email indicato. Chi è in possesso delle credenziali per accedere all’area riservata del sito (Spid, Cie, Cns) può scaricare direttamente la documentazione e procedere al pagamento con il servizio «Paga online».

Si può pagare anche con compensazione con i crediti verso la Pa

È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (Atm) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nelle tabaccherie aderenti a Banca 5 Spa e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale di agenzia delle Entrate Riscossione e con l’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa. Si può pagare anche direttamente agli sportelli ma esclusivamente su appuntamento da prenotare sul sito nella sezione «Trova lo sportello e prenota».

Come afferma anche agenzia delle Entrate Riscossione, è possibile effettuare il versamento mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili (ossia i «crediti certificati») maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica amministrazione.

Le rate 2021 e 2022

L’articolo 10-quinquies introdotto in conversione del decreto Sostegni ter ( Dl 4/2022) ha definito nuovi termini anche per il versamento delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio originariamente in scadenza nel 2021, nonché per quelle della definizione agevolata previste nel 2022. I contribuenti che non sono riusciti a regolarizzare i pagamenti nei termini di legge hanno la possibilità di mantenere le agevolazioni se il pagamento sarà effettuato entro il 31 luglio, per le rate del 2021, e il 30 novembre per quelle previste nel 2022.

Le rateizzazioni

In scadenza anche la nuova opportunità di risalire sul treno delle rateizzazioni. Come previsto dalla legge di conversione del Milleproroghe (articolo 2-ter del Dl 228/2021), il 30 aprile è il termine entro il quale i contribuenti che risultano decaduti da un piano di rateizzazione del debito prima dell’8 marzo 2020, cioè prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione conseguente all’emergenza sanitaria (per i comuni della «zona rossa» la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020), possono accedere a un nuovo piano di dilazione senza il pagamento delle rate scadute, come invece ordinariamente previsto. La domanda per la riammissione, cadendo il 30 aprile di sabato, deve essere presentata ad agenzia delle Entrate Riscossione non oltre lunedì 2 maggio 2022.

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