Adempimenti

Ambiente, c’è tempo fino al 2 maggio per presentare il Mud

di Paola Ficco

Scade martedì 2 maggio il termine entro il quale presentare il Mud (Modello unico di dichiarazione ambientale) alle Camere di commercio per i rifiuti prodotti e gestiti nel 2016 e per le apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) immesse sul mercato nello stesso anno. L’obbligo cade il 2 maggio perché, quest’anno, l’originale termine del 30 aprile è festivo al pari del 1° maggio.
Entro questo termine, però, occorre anche effettuare una serie di pagamenti legati alla gestione dei rifiuti, e precisamente: diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, iscrizione per l’anno in corso al registro provinciale delle imprese che recuperano rifiuti in modo agevolato e contributo Sistri relativo al 2017.


Il modello del Mud

È lo stesso dell’anno scorso ed è oggetto del Dpcm 21 dicembre 2015 (che a sua volta aveva confermato il Dpcm 17 dicembre 2014). Le «informazioni aggiuntive» previste dal Dpcm del 2015 e redatte da Ispra sono presenti sui seguenti siti istituzionali: www.isprambiente.gov.it; www.sviluppoeconomico.gov.it; www.minambiente.it
www.unioncamere.it; www.infocamere.it; www.ecocerved.it.
Il Mud si compone di sei comunicazioni e ogni categoria di obbligati trova nel Mud il proprio modello: rifiuti; veicoli fuori uso; imballaggi; rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee); rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione; comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee).


Le “istruzioni aggiuntive” Ispra

Riguardano vari aspetti fra i quali quelli per la compilazione di alcune schede in caso di difficoltà nella compilazione dei Moduli Mg (Gestione Rifiuto) per gli impianti che effettuano il solo stoccaggio (R13 o D15), rispetto ad impianti per i quali tale operazione preceda altre attività di recupero o smaltimento. Le istruzioni affermano anche l’esclusione dalla presentazione del Mud dei produttori di rifiuti speciali non pericolosi da operazioni di costruzione e demolizione, ma per i soli rifiuti di cui al capitolo 17 dell’Elenco europeo e qualora derivino dall’attività principale dell’azienda. Tale affermazione non è in linea con il «Codice ambientale».

Conla lettera dell’8 aprile 2016 diretta ad Ance (l’Associazione dei Costruttori) Ispra ha corretto il tiro, precisando che è possibile indicare un solo codice Istat per l’attività principale e che l’esclusione dal Mud riguarda non solo i rifiuti di cui al capitolo 17, ma anche tutti i rifiuti derivanti da tale attività (si pensi agli imballaggi, capitolo 15).
Con riferimento ai trasportatori di rifiuti, l’articolo 189, comma 3 Dlgs 152/2006 individua tra gli obbligati al Mud «chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti» ed esonera «le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8». Pertanto, il Mud va compilato e spedito anche relativamente alla fase del trasporto quando è effettuato dall’impresa che è produttore iniziale dei rifiuti speciali pericolosi (con iscrizione all’Albo gestori ordinaria, categoria 5 oppure semplificata, categoria 2bis). In questo caso, occorre indicare nella Scheda Rif, usata per comunicare tipologia e quantità del rifiuto pericoloso prodotto, il quantitativo trasportato dall’impresa stessa. Dovrà essere usata la riga “Trasporto del rifiuto – Rifiuto trasportato dal dichiarante”.


Nonostante la sua complessità, il Mud si conferma (come i registri e i formulari) un punto fermo nella tracciabilità dei rifiuti, nonostante il disordine che il Sistri, nonostante il suo dichiarato fine, era riuscito a indurre addirittura sotto il profilo sanzionatorio. L’articolo 11, Dl 101/2013 (legge 125/2013) ha modificato l’ambito di applicazione del Sistri e previsto nuovi termini per l’adesione dei nuovi obbligati. Quindi, fino alla piena operatività del Sistri, il Mud dovrà essere presentato sia dai soggetti non obbligati ad aderire al Sistri sia da quelli obbligati.


Come fare

Destinataria del Mud è la Cciaa della provincia ove ha sede l’unità locale cui è riferita la dichiarazione. Va presentato un Mud per ogni unità locale; l’invio è esclusivamente telematico tranne per la dichiarazione semplificata. Le dichiarazioni telematiche e soggette al pagamento di un diritto di segreteria pari a 10 euro per ogni unità locale dichiarante. Il diritto sale a 15 euro per le dichiarazione cartacee (ammesse solo per il Mud semplificato). Solo per la Comunicazione Aee non sono previsti diritti di segreteria. Per la trasmissione telematica i dichiaranti devono possedere un dispositivo contenente un certificato di firma digitale (Smart Card o Carta nazionale dei Servizi o Business Key). Se nel 2016, non sono state effettuate attività per le quali è prevista la comunicazione, non occorre presentare un Mud in bianco.
La spedizione telematica alle Ccia deve essere effettuata tramite il sito www.mudtelematico.it.
La Comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione va presentata esclusivamente tramite il sito www.mudcomuni.it
La Comunicazione Produttori di Aee va presentata esclusivamente tramite il sito www.registroaee.it.


Casi particolari

L’articolo 189, comma 4, DLgs 152/2006 esclude all’obbligo di Mud i produttori di rifiuti pericolosi se conferiti al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione. Il Mud è presentato dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita.
La legge 29/2006, articolo 11, stabilisce che i professionisti che producono rifiuti pericolosi assolvono all’obbligo di Mud conservando, in ordine cronologico, copia dei formulari per il trasporto .
La legge 221/2015 (“Green economy) ha escluso dall’obbligo di registro e di Mud per i rifiuti pericolosi, oltre alle imprese agricole di cui all’articolo 2135, Codice civile anche i servizi di barbiere e parrucchiere (Ateco 96.02.01); le attività di servizi degli istituti di bellezza (Ateco 96.02.02) e di tatuaggio e piercing (Ateco 96.09.02).


I siti web dove trovare le “informazioni aggiuntive” Ispra
• Ministero dello Sviluppo economico (www.sviluppoeconomico.gov.it)
• Ministero dell’Ambiente (www.minambiente.it)
• ISPRA (www.isprambiente.gov.it)
• Unioncamere (www.unioncamere.it)
• Infocamere (www.infocamere.it)
• Ecocerved (www.ecocerved.it).

Mud - Le sanzioni

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