Imposte

L’acquisto d’azienda tramite conferimento non riduce la base Ace

Interpello 82: non si moltiplica l’agevolazione in assenza di corrispettivo in denaro

di Luca Gaiani

Nessuna riduzione della base Ace in caso di acquisto di azienda intercompany attuato mediante conferimento. Il chiarimento giunge dalla risposta a interpello 82/2022 delle Entrate. Non si applica in questi casi la disposizione antielusiva prevista dall’articolo 10 del Dm 3 agosto 2017 in quanto, in assenza di corrispettivo in denaro, viene meno la possibilità di moltiplicare la base dell’agevolazione all’interno del gruppo. In ogni caso, l’apporto, avendo ad oggetto beni in natura, neppure rientra tra le ricapitalizzazioni rilevanti per l’Ace.

Con la risposta 82/2002, l’agenzia delle Entrate esamina il caso di una riorganizzazione societaria con la quale ad una determinata società la controllante ha conferito un ramo aziendale a liberazione di un aumento di capitale sociale. L’interrogativo riguarda la possibile applicazione, alla società conferitaria (acquirente del ramo di azienda), della disposizione antielusiva sulla riduzione della base Ace prevista dall’articolo 10, comma 3, lettera b), del Dm 3 agosto 2017. La norma prevede espressamente che la variazione in aumento rilevante ai fini Ace deve essere diminuita fino a concorrenza «dei corrispettivi per l’acquisizione di aziende o di rami di aziende già appartenenti ai soggetti del gruppo».

La finalità di questa disposizione, precisa la risposta 82, consiste nell’evitare che, a fronte di un’unica immissione di capitale, si creino ricapitalizzazioni rilevanti ai fini Ace in più soggetti appartenenti allo stesso gruppo. Il presupposto di tale proliferazione dell’agevolazione, anche solo potenziale, è il trasferimento di somme di denaro all’interno del gruppo, fatto che, invece, non si verifica qualora l’acquisizione di azienda avvenga per conferimento e non attraverso un ordinario contratto di compravendita.

Conseguentemente, chiarisce la risposta 82/2022, la conferitaria (che pure non trae alcun beneficio dall’aumento di capitale liberato mediante conferimento di beni in natura) non subirà dalla operazione alcuna riduzione della propria base Ace.

Alle stesse conclusioni l’Agenzia era già pervenuta, nella circolare 21/E/2015 (richiamata dalla risposta 82/2022), con riferimento all’analogo caso dell’acquisto di partecipazioni di controllo effettuato presso altre società del gruppo che pure costituisce ipotesi di riduzione della base Ace (articolo 10, comma 3, lettera a), Dm 3 agosto 2017). Se l’acquisizione viene attuata mediante conferimento, non circolando somme in denaro, non si darà luogo ad alcuna sterilizzazione della base di calcolo dell’agevolazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©