Gli indennizzi assicurativi non riducono i bonus edilizi
Secondo la circolare 28/E gli indennizzi versati in caso di danno sono diversi da contributi e sovvenzioni che, invece, abbattono la quota di spese rimaste a carico
Gli indennizzi assicurativi non interferiscono con i bonus edilizi: le somme versate in caso di danni all’immobile, cioè, non incidono in nessun modo sui computi delle spese effettuate per accedere alle agevolazioni. L’innovativo principio è stato inserito dall’agenzia delle Entrate in diversi passaggi della circolare 28/E del 25 luglio scorso: bonus facciate, bonus ristrutturazioni al 50% e superbonus.
Di fatto, in questo modo, l’amministrazione effettua una distinzione tra indennizzi assicurativi e contributi e sovvenzioni che, invece, incidono sul conteggio delle spese rimaste effettivamente a carico del contribuente.
Rimborso non collegato ai lavori
Spiega il documento: «L’indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un danno all’immobile (generalmente un incendio)» non costituisce un rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile. Non rientriamo, allora, nel caso di erogazione di contributi e sovvenzioni.
Il caso di contributi e sovvenzioni
Queste somme, in base alle regole affermate dalla stessa circolare 28/E, infatti, «devono essere sottratte interamente dalle spese sostenute prima di calcolare la detrazione in quanto, ai fini dell’agevolazione, rilevano solo le spese rimaste effettivamente a carico». Un meccanismo di scomputo che, invece, non si applica agli indennizzi assicurativi.
Applicazione a tutti i bonus
Così, prosegue la circolare dell’agenzia delle Entrate, l’indennizzo «non deve essere sottratto dalle spese eventualmente sostenute per l’effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione e che, quindi, potranno considerarsi rimaste interamente a carico dal contribuente».
Questo principio vale per tutti i bonus casa: lo ritroviamo, infatti, in molti passaggi della circolare 28/E: ad esempio, vale per il bonus ristrutturazioni al 50%, ma viene ripetuto identico per il bonus facciate al 90% e, soprattutto, nel capitolo dedicato dalle Entrate al superbonus 110 per cento.
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