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Agriturismi e imposta di soggiorno, dati dettagliati nella dichiarazione

Le Faq delle Finanze: la dichiarazione va presentata anche se non ci sono state presenze e dunque non sono stati effettuati pagamenti

di Alessandra Caputo e Marcello Valenti

Le imprese agricole che svolgono l’attività di ricezione e ospitalità devono trasmettere la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno entro il 30 settembre. L’articolo 4 del Dlgs 23/2011 consente ai comuni di istituire, su delibera del Consiglio, una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio. Il responsabile del pagamento è il gestore della struttura ricettiva che ha diritto di esercitare la rivalsa sui soggetti passivi.

Le imprese agricole che svolgono attività di ospitalità rientrano tra i soggetti che sono obbligati al pagamento dell’imposta, sempre che i comuni in cui l’azienda è ubicata abbiano deciso di istituirla. Si ricorda che l’ospitalità rientra tra le attività agrituristiche se svolta in rapporto di connessione con le attività agricole di coltivazione, allevamento e silvicoltura.Con il decreto ministeriale 29 aprile 2022 (pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 12 maggio 2022) sono stati approvati il modello di dichiarazione e le relative istruzioni.

La scadenza prevista è il 30 settembre prossimo e le dichiarazioni che devono essere presentate sono due: una per l’imposta di soggiorno incassata nell’anno 2020 e una per quella incassata nell’anno 2021. Il termine originario era previsto per il 30 giugno scorso; tuttavia, il decreto semplificazioni (Dl 73/2022) ha differito il termine di presentazione.

I dati da indicare

Il modello si compone di più riquadri e va compilato dal gestore della struttura ricettiva. Va indicato, anzitutto, se l’attività è esercitata in forma di impresa oppure no. Si ricorda, infatti, che il modello è utilizzato anche dalle persone fisiche che svolgono attività di locazione breve. Dopo aver indicato i dati del gestore o del mediatore, vanno indicati i dati della struttura. Si precisa che il riquadro deve essere compilato per ogni singola struttura e amministrata dal gestore/mediatore presente nella dichiarazione e presente nel Comune al quale viene trasmessa la dichiarazione. Per ogni trimestre va poi indicato:

• l’ammontare dell’imposta applicata per notte;

• l’ammontare dell’imposta ridotta applicata per notte;

• il numero di presenze a tariffa ordinaria;

• il numero di presenze che hanno diritto all’esenzione (ad esempio, i bambini);

• il numero di presenze a tariffa ridotta.

I versamenti effettuati

Nel successivo riquadro vanno poi riportati i versamenti effettuati al Comune. In particolare, il campo «Estremi del/dei versamento/i» possono essere inseriti i riferimenti dei versamenti effettuati al comune nell’arco di tutti i trimestri e relativi alle strutture oggetto della dichiarazione. Si tratta di un campo che può anche non essere compilato. Il campo «Importo annuale (cumulativo) versato al comune» deve, invece, essere sempre compilato (pena lo scarto della dichiarazione). L’importo da indicare è cumulativo e relativo all’intero anno indicato nella dichiarazione e a tutte le strutture presenti nella dichiarazione.

L’invio è telematico ed è possibile anche avvalersi di un intermediario abilitato.

L’assenza di pagamenti

Con alcune recenti Faq pubblicate sul proprio sito (si veda il precedente articolo «Imposta di soggiorno, modello vincolante per la dichiarazione»), il dipartimento Finanze ha ricordato che la dichiarazione va presentata anche se non ci sono state presenze e dunque non sono stati effettuati pagamenti.

Errori e sanzioni

Attenzione, infine, agli errori. L’omessa o infedele presentazione della dichiarazione è punita con sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell’importo dovuto.