Controlli e liti

FISCO E SENTENZE/Le pronunce di Milano: credito ricerca, registro, appello

di Enrico Holzmiller, Cecilia Cantaluppi e Domenico Crosti

Rideterminazione del reddito dichiarato : va confermato con l’omissione degli elementi fattuali. Credito per spese di ricerca solo se inserito in dichiarazione. La motivazione generica della sentenza di primo grado non riveste rilevanza autonoma in appello. Imposta di registro all’1% per l’ammissione al fallimento del credito “escluso”. Sono questi i temi della rassegna delle principali pronunce della Ctr Lombardia e Ctp Milano.

Rideterminazione del reddito, in appello vanno indicati elementi a difesa

Il caso trattato dai giudici milanesi è inerente all’appello che un contribuente (persona fisica) ha presentato a seguito di accertamento sintetico e successiva revisione del reddito da quest’ultimo dichiarato.
I giudici rigettano l’appello per omessa specifica indicazione degli elementi fattuali in base ai quali si sarebbe dovuto riformulare la sentenza di primo grado.
Infatti, il contribuente in appello non aggiunge nulla a quanto già scritto nel primo grado, dove non è stato illustrato né documentato, le modalità con le quali siano state elargite, al contribuente, le somme di denaro che, a giustificazione, gli garantivano un tenore di vita elevato.

Sentenza CTR Milano n. 896/2018


Credito per spese di ricerca solo se inserito in dichiarazione

Nella fattispecie in commento i Giudici vengono chiamati a decidere in merito all’emissione di avviso ex art. 36 bis DPR 600/73, inerente l’utilizzo di un credito d’imposta derivante da spese di ricerca scientifica. In particolare, il contribuente, erroneamente, non aveva indicato il suddetto credito nella dichiarazione relativa al periodo di imposta nel corso del quale il credito è sorto, ma aveva comunque attuato una compensazione. Nel caso di specie, il contribuente non aveva indicato il credito maturato negli anni 2011 e 2012, periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolabili, così come previsto dal comma 3, lett.b, punto 3, dell’art.1 D.L.70/11; conseguentemente tale credito non avrebbe potuto essere utilizzato in compensazione nella Dichiarazione Unico 2014. I Giudici chiariscono che l’articolo di cui sopra prevede espressamente che quanto speso per ricerca “deve essere indicato nella relativa Dichiarazione dei redditi”, ciò anche al fine di consentire un controllo dell’ammontare complessivo degli investimenti effettuati. Non si tratta, quindi, secondo gli stessi giudici,di una mera formalità, ma di un obbligo che, in caso non venga rispettato, non permette al contribuente di usufruire del beneficio fiscale previsto dalla norma.

Sentenza CTP Milano n. 923/2018
[N.B.: per completezza si fa presente che attualmente la norma prevede la possibilità di utilizzare il credito non inserito in dichiarazione con l’applicazione di una sanzione (Circolare n. 13/2017)]


La motivazione generica in primo grado non ha rilevanza autonoma in appello

Il giudice di secondo grado a fronte della nullità dedottasi con l’impugnazione non può rimettere la causa al primo giudice se non venga comunque a ricorrere nessuna delle ipotesi, tassative, di rimessione previste dagli artt. 353 e 354 dello stesso codice; e dall’altro lato il giudice d’appello nemmeno può limitare la sua pronunzia alla mera declaratoria di nullità, dovendo invece senz’altro decidere la causa nel merito.
Tanto premesso, ne consegue che l’asserita genericità della motivazione della sentenza gravata, e parimenti quella di erronea interpretazione delle prove documentali, non rivestono in sé rilevanza autonoma di sorta nel giudizio del riesame, perché qualora nella decisione di primo grado si lamentino difettare in tutto in parte le argomentazioni su specifiche questioni dibattute diviene per converso onere dell’appellante formulare in puntuale, argomentata correlazione i motivi del caso, ed in mancanza gli stessi risultano dunque, per altrettanta genericità, inammissibili.

Sentenza CTR Milano n. 887/2018


Imposta di registro all’1% per l’ammissione al fallimento del credito “escluso”

La sentenza che – a seguito di opposizione – ammette al passivo del fallimento un credito in precedenza escluso, deve essere assoggettata all’imposta proporzionale di registro dell’uno per cento prevista dall’art 8, lettera c) della Tariffa, parte prima, allegato A) al Dpr 131/86, per gli atti dell’autorità giudiziaria di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.
Diverso è il caso della sentenza che si limiti a riconoscere la natura privilegiata di un credito fatto valere nella procedura fallimentare e ammesso in via chirografaria dal giudice delegato, in quanto in tal caso essa incide esclusivamente sul profilo qualitativo del credito.

Sentenza CTP Milano n. 1492/18


Hanno collaborato Natalia Falco e Gaetano Sirimarco

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