Finanza

Credito collegato se il fornitore suggerisce la banca

La presenza dei moduli di una banca per le richieste di finanziamento, presso un concessionario di auto non può essere considerata solo un’iniziativa promozionale di quest’ultimo se lui stesso suggerisce al cliente l’istituto per il prestito

di Patrizia Maciocchi

La presenza dei moduli di una banca per le richieste di finanziamento, presso un concessionario di auto non può essere considerata solo un’iniziativa promozionale di quest’ultimo se lui stesso suggerisce al cliente l’istituto per il prestito. L’accordo tra finanziatore e fornitore può considerarsi dunque esistente.

Un legame in virtù del quale la banca non può reclamare i mancati pagamenti se le rate dell’auto non sono versate perché il venditore non l’ha mai consegnata.

Ma anzi è tenuta a risarcire i danni, anche non patrimoniali, se segnala, come nel caso esaminato, l’acquirente alla centrale rischi di Bankitalia.

La Corte di cassazione, con la sentenza 12054, conferma il collegamento negoziale tra i due contratti - finanziamento e acquisto macchina - e dunque la legittima applicazione della disciplina sul credito collegato.

Un legame negoziale che rendeva giustificato il mancato pagamento delle rate e, al contrario, illegittima l’indicazione del nome del ricorrente come cattivo pagatore alla centrale rischi di palazzo Koch.

La Suprema corte conferma dunque la condanna della banca alla cancellazione della segnalazione e al risarcimento del danno, anche non patrimoniale per il discredito derivato dalla presenza nella “lista nera”.

I giudici respingono, infatti, la tesi della difesa dell’istituto di credito che negava la sua condotta “attiva” e l’esistenza di un collegamento con il fornitore, ancor meno di carattere stabile.

Anche la disponibilità dei moduli per il prestito presso i locali commerciali, doveva essere considerata non come la dimostrazione di un accordo con il titolare dell’autosalone, ma come una promozione effettuata dal fornitore di sua iniziativa. In più la somma chiesta in prestito non era vincolata ad uno scopo, essendo un semplice prestito personale.

Per la Cassazione però il legame negoziale è dimostrato.

La Suprema corte ricorda che il collegamento di fonte legali, tra i due contratti, scatta in presenza di almeno una delle due condizioni previste dall’articolo 121 del Testo unico bancario.

Si può, infatti, parlare di contratto di credito collegato, «nel caso in cui il finanziatore si avvalga del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito».

Oppure «quando il bene o il servizio da acquisire siano esplicitamente individuati nel contratto di credito».

Per i giudici di ultima istanza il caso esaminato rientra nella prima ipotesi.

Grazie all’istruttoria era stato possibile accertare che la scelta del finanziatore era stata “indotta” dal fornitore del bene. Il quale «era anche in possesso della documentazione preliminare alla stipulazione del finanziamento».

Quindi la presenza dei moduli nell’autosalone non poteva essere considerata una semplice “sponsorizzazione”.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©