Nel quadro RE i compensi per il diritto d’autore del cantante
Il cantante inglese residente in Italia dichiara nel quadro RE la cessione dei diritti d’autore per registrazioni effettuate prima dell’apertura della posizione Iva in Italia
Se lo sfruttamento del diritto d’autore avviene nell’esercizio di un’arte o professione abituale, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del Tuir, il relativo compenso è riconducibile all’attività di lavoro autonomo e, di conseguenza, deve essere annotato nelle scritture contabili e dichiarato nel quadro RE (risoluzione 145/2007). Nella diversa ipotesi in cui lo sfruttamento del diritto d’autore non fosse riconducibile all’esercizio di arti o professioni esercitate abitualmente, invece, i relativi compensi avrebbero natura di redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo e andrebbero dichiarati nel quadro RL. Nel caso prospettato dal lettore non sembrerebbero sussistere dubbi in merito alla riconducibilità dei diritti d’autore all’attività artistica svolta, con conseguente obbligo di indicazione degli stessi nel quadro RE (rigo RE2) e ciò quand’anche gli stessi derivino da una registrazione intervenuta prima dell’apertura della posizione Iva in Italia. Si conferma che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, lettera a) del Dpr 633/72 «non sono considerate prestazioni di servizi le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti di autore effettuate dagli autori». Trattandosi di operazioni esclusa dal campo di applicazione del tributo non occorre l’emissione della fattura mentre l’eventuale ricevuta dovrà riportare l’indicazione: «Operazione fuori campo Iva ai sensi dell’articolo 3, comma 4, lettera a) del Dpr 633/72».
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