Imposte

Pay back farmaceutico: detrazione Iva più chiara con la legge di Bilancio 2018

di Luca Lavazza e Davide Accorsi


Garantita la possibilità per le aziende farmaceutiche di detrarre l'Iva nel caso siano verificate certe condizioni.

Con i commi da 394 a 402 della legge 205/2017, legge di Bilancio 2018, sono state introdotte alcune disposizioni volte a interpretare e a uniformare il trattamento ai fini Iva dei versamenti di pay back, che le aziende farmaceutiche sono tenute a effettuare in caso di:
- sforamento del tetto di spesa per i farmaci dispensati dal Servizio sanitario nazionale (c.d. pay back territoriale e pay back ospedaliero, anche conosciuti con il nome di clawback);
- richiesta all'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) di sospensione della riduzione dei prezzi dei farmaci del 5 per cento prevista dell'articolo 1, comma 1, della determinazione Aifa del 27 settembre 2006 (c.d. pay back del 5 per cento);
- cessione di medicinali dispensati a carico del Servizio sanitario nazionale in regime di erogazione convenzionale (c.d. pay back dell'1,83 per cento).


A tal riguardo, la legge di Bilancio 2018 prevede che sia possibile per le aziende farmaceutiche scorporare e detrarre l'Iva dai versamenti effettuati a titolo di pay back territoriale e ospedaliero, mentre, per quanto riguarda il pay back del 5 e dell'1,83 per cento, «le aziende farmaceutiche possono portare in detrazione l'Iva da applicare sull'ammontare dei versamenti stessi, a condizione che a integrazione dei versamenti effettuati sia operato un ulteriore versamento a favore dell'erario, di ammontare pari a detta imposta, senza possibilità di compensazione».

Inoltre, al fine di evitare compensazioni contabili tra regioni ed erario, per i versamenti futuri relativi al pay back del 5 e dell'1,83 per cento, le aziende farmaceutiche dovranno pagare il 90,91 per cento (quota relativa all'imponibile) alle regioni e il 9,09 per cento (quota relativa all'Iva) direttamente all’erario.

Il diritto alla detrazione dell'imposta sorge nel momento in cui sono effettuati i versamenti per tutte le tipologie di pay back.

In caso di esercizio del diritto alla detrazione, le aziende farmaceutiche sono tenute a emettere apposito documento contabile nel quale sono indicati gli estremi dell'atto con cui l'Aifa ha determinato, in via definitiva, gli importi da versare. Tale chiarimento sembra inteso a semplificare gli adempimenti contabili in capo alle aziende farmaceutiche che, sulla base di un precedente chiarimento amministrativo in tema di detrazione Iva in caso di pay back ospedaliero, avevano la necessità di emissione di note di credito «interne» da ripartire con un algoritmo piuttosto complicato in base alle regioni e alle provincie autonome riceventi il versamento a titolo di pay back.

Per i versamenti a titolo di pay back effettuati prima dell'1 gennaio 2018, il termine per l'esercizio del diritto alla detrazione scade il 30 aprile 2019 (termine entro il quale deve essere presentata la dichiarazione Iva relativa al 2018).

Al fine di uniformare il trattamento ai fini Iva dei diversi versamenti di pay back, che, fino a ora, risultavano calcolati differentemente: al lordo (per quanto riguarda il pay back territoriale e ospedaliero) o al netto (per quanto riguarda il pay back del 5 e dell'1,83 per cento) dell'Iva, a partire dall'anno 2018, anche per il pay back dell'5 e dell'1,83 per cento il calcolo dovrà essere effettuato al lordo dell'Iva. Pertanto, per questi ultimi versamenti di pay back, che saranno effettuati secondo la nuova modalità di calcolo, sarà possibile portare in detrazione l'Iva attraverso il meccanismo dello scorporo, analogamente a quanto già possibile per i versamenti relativi al pay back territoriale e ospedaliero.

Infine, la legge di Bilancio prevede che le norme commentate si applicano anche in relazione alle cessioni di farmaci soggette al regime dello split payment. Tale norma sembra offrire un'ulteriore semplificazione per le aziende farmaceutiche, le quali potranno recuperare l'imposta direttamente dall'erario, pur non avendo originariamente versato l'imposta.

Per approfondire leggi l’articolo di Luca Lavazza e Davide Accorsi su Norme&Tributi Mese 3/2018

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