Dogana, gli interpelli viaggiano sul web
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Il sistema delle «customs decisions» (questo il nome tecnico dell’interpello doganale) si rinnova nella forma, dunque, ma si conferma un punto nodale del sistema introdotto dal codice doganale dell’Ue (Cdu) attivo dal primo maggio 2016; rispetto al precedente quadro normativo, infatti, il Cdu ha spinto fortemente sul dialogo tra operatori economici e dogane, regolando in estremo dettaglio il sistema degli interpelli.
Non è in argomento, unicamente, la “storica” richiesta di informazioni vincolanti sulla classificazione doganale o l’origine delle merci; e neppure la sola abilitazione all’utilizzo di un regime speciale quali, ad esempio, il perfezionamento o il deposito.
Più in generale, infatti, il nuovo Codice è impostato per assicurare una procedura unica (o, meglio, un unico procedimento amministrativo), per qualunque richiesta debba essere presentata alle autorità doganali. Vale infatti, nel caso di specie, il principio generale per cui “chiunque” (singole imprese o associazioni collettive), ai sensi dell’articolo 22 Cdu, può chiedere all’autorità competente che sia presa «una decisione sull’applicazione della normativa doganale», decisione che, salvo proroghe per ragioni comunque motivate e tipizzate, deve intervenire entro 120 giorni, sebbene in molti casi i tempi di reazione delle dogane siano molto più rapidi.
A ciò si aggiunga l’introduzione, in materia, del diritto di partecipazione al procedimento di cui gode il contribuente, specialmente nelle ipotesi di potenziale diniego dell’istanza: prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per il richiedente, le autorità doganali devono infatti comunicare al richiedente le motivazioni su cui intendono basare la decisione, cui è data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista entro un dato termine. Al termine di questo procedimento, la decisione è adottata in forma motivata e, ovviamente, è sempre ricorribile dinanzi l’autorità amministrativa o giudiziaria.
In questo contesto, si inserisce il sistema di gestione automatizzata delle decisioni, presentato dalle Dogane italiane con un comunicato ed una nota (protocollo 109580), entrambi del 29 settembre 2017. Con i predetti provvedimenti, infatti, è stato reso noto - per la verità con non molto preavviso, sebbene la decisione generale sul tema sia del 2016 – che dal 2 ottobre un’ampia serie di istanze potrà essere presentata solo con l’accesso al Trade Portal, da parte dei dichiaranti doganali o, per proprio conto, dalle imprese importatrici o esportatrici.
Le istruzioni dell’Agenzia dettagliano le norme tecniche per l’accesso e l’utilizzo del portale, i criteri di competenza degli Uffici centrali o periferici attivabili e, soprattutto, l’elenco delle istanze che dovranno essere presentate in forma automatizzata. Tra queste, si segnalano alcune di rilievo fondamentale, quali ad esempio le richieste di accesso ai regimi, di forfettizzazione del valore o, ancora, di dilazione di pagamento dei diritti di confine. È evidente che l’informatizzazione continua la sua marcia di espansione in materia fiscale, soprattutto, doganale, dove l’obiettivo dichiarato dall’Ue è il raggiungimento di un sistema completamente «paperless» per lo sdoganamento.
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di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio