Professione

Commercialisti, la prescrizione dell’azione disciplinare decorre dal giudicato della sentenza penale

Il Pronto Ordini 141/2022 chiarisce il criterio di calcolo del termine di 5 anni per l’esercizio del potere disciplinare da parte del organismo territoriale

di Federico Gavioli

La prescrizione dell’azione disciplinare per il commercialista che ha commesso un reato decorre dal momento in cui il diritto di “punire” può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale: è quanto affermato con il Pronto Ordini del Cndcec 141, del 25 agosto 2022. La risposta fornita dal Consiglio nazionale è la conseguenza di un quesito posto da un ordine territoriale che ha chiesto alcune precisazioni in relazione al rapporto tra la prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti del professionista e il procedimento penale per il fatto che ha formato oggetto dell’imputazione.

La normativa di riferimento

La normativa che ha costituito l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è contenuta nel Dlgs 139 del 28 giugno 2005; all’articolo 56, dispone che «l’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell’evento che può dar luogo all’apertura del procedimento disciplinare».

Va ricordato che, come previsto dall’articolo 50, comma 10, del citato Dlgs «il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell’imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso».

L’articolo 20 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, stabilisce inoltre che «se il procedimento disciplinare ha luogo per fatti costituenti anche reato per i quali sia iniziata l’azione penale, il termine di prescrizione dell’azione disciplinare comincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale».

L’orientamento della giurisprudenza di legittimità

Il Pronto Ordini, dopo una breve analisi sull’esercizio del procedimento disciplinare per il professionista e la relazione con l’istituto della prescrizione, richiama la sentenza della Corte di cassazione a Sezioni unite 1609, pubblicata in data 24 gennaio 2020, la quale ha dichiarato, in relazione alla professione di avvocato, che «agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare regolata dal Rdl 1578 del 27 novembre 1933, articolo 51, occorre infatti distinguere il caso, previsto dall’articolo 38, in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso, previsto dall’articolo 44, che ricorre nella fattispecie, in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale».

In sostanza per i giudici di legittimità:

O nel primo caso, in cui l’azione disciplinare è collegata a ipotesi generiche e a fatti anche atipici, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto;

O nel secondo, invece, l’azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata un’imputazione, ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto.

Le conclusioni

Il Pronto Ordine del Cndcec, anche sulla base sia della normativa di riferimento, sia dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, conclude affermando che qualora sia stata esercitata l’azione penale per gli stessi fatti costituenti anche reato, il termine quinquennale prescrizionale, ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare per il commercialista, inizia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale.

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