Imposte

Aiuti Covid, nel nuovo massimale non entra quanto già rimborsato

Dalle sovvenzioni dirette all’esenzione Irap il tetto sale a 2,3 milioni di euro

di Roberto Lenzi

Salgono ancora i massimali di aiuto utilizzabili dalle imprese nell’ambito del quadro temporaneo Covid 19 e non devono essere conteggiati, per il raggiungimento del tetto massimo, gli incentivi già rimborsati. Quest’ultimo passaggio, di derivazione europea, finalmente recepito, contrasta con la strada che veniva generalmente seguita in Italia, dove, ad esempio, per l’accesso alla Sabatini il plafond massimo di 4 milioni di euro è considerato al lordo dei rimborsi già effettuati.

I nuovi massimali

La Commissione Europea, con la decisione del 18 novembre 2021, aveva disposto la proroga fino al 30 giugno 2022 del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, prevedendone l’ampliamento. L’Italia con il decreto legge 27 gennaio 2022 n. 4 (pubblicato sulla Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2022) la recepisce.

La scadenza, prevista in precedenza al 31 dicembre 2021, è stata spostata e il massimale degli aiuti rientranti nella sezione 3.1 è stato elevato da 1,8 milioni di euro a 2,3 milioni di euro. Si tratta degli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, come i ristori erogati a più riprese sia in ambito nazionale che regionale, ma anche le agevolazioni fiscali sotto forma di esenzione Irap, nonché le garanzie del Mediocredito Centrale e gli altri aiuti istituiti per far fronte all’emergenza pandemica.

Con lo stesso decreto legge 4/2022 vengono elevati i limiti di aiuto complessivi di cui possono fruire le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacultura, che passano da 270mila a 345mila euro e quelli per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli che vengono elevati da 225mila a 290mila euro. Il decreto eleva da 10 milioni di euro a 12 milioni di euro il limite complessivo degli aiuti ricadenti nella sezione 3.12 del Temporary framework. In questo caso, gli aiuti sono quelli concessi a favore di imprese che subiscono, durante il periodo di ammissione che parte dal 2020 e arriva al 2022, un calo del fatturato di almeno il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2019.

L’evoluzione nel tempo

I massimali previsti dal quadro temporaneo sono stati ritoccati varie volte nel tempo. Nel primo periodo, dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021, gli importi da considerare ammontavano a 800mila euro per impresa unica, ridotti a 120mila euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e a 100mila euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, gli importi erano passati a 1,8 milioni di euro per impresa unica, ridotti a 270mila euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 225mila euro per le imprese della produzione primaria di prodotti agricoli. Grazie alla nuova modifica sono stati approvati i nuovi massimali di cui sopra. Si sottolinea l’importanza, per le imprese che fanno parte di un gruppo, di sommare tutti gli aiuti ricevuti da ogni singola impresa del gruppo per valutare il superamento o meno dei massimali previsti.

Il caso della Sabatini

Il decreto introduce un principio molto importante che innova anche per ciò che riguarda il panorama italiano. Se un’impresa ha ottenuto gli aiuti rientranti nella sezione 3.1 oppure 3.12 e li ha rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti, i primi non vengono presi in considerazione ai fini del rispetto dei massimali applicabili. Se un’impresa ha ricevuto aiuti pari a un milione di euro e poi li ha rimborsati, potrà richiedere altri aiuti, ma il limite da rispettare sarà sempre di 2,3 milioni di euro. Il massimale non sarà quindi l’importo che residua una volta sottratti i primi aiuti ricevuti.

Nel caso dell’agevolazione Sabatini, invece, la prassi si è orientata diversamente. Se un’impresa ha ottenuto 4 milioni di euro di finanziamenti nell’ambito dell’agevolazione, anche se li ha rimborsati ormai tutti, non può più presentare domanda. Si veda in merito l’articolo pubblicato sul Sole 24 Ore del 3 dicembre 2021 nel quale viene riportata una risposta a un’apposita richiesta di chiarimenti in tal senso. Il Mise sostiene che la concessione del contributo «Nuova Sabatini», per ciascuna impresa beneficiaria, sia condizionata all’adozione di una delibera di finanziamento per un importo non superiore a 4 milioni di euro. Il limite massimo di 4 milioni di euro è riferito ai finanziamenti corrispondenti alla somma di tutti gli investimenti ammessi dal ministero a favore di una singola Pmi a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legge 69/2013 e per questo richiama il punto 5 della circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017. Questo passaggio prevede che il finanziamento «non può essere deliberato per un valore non inferiore a ventimila euro e non superiore a quattro milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria. Il limite massimo di quattro milioni di euro è riferito ai finanziamenti corrispondenti alla somma di tutti gli investimenti ammessi dal ministero a favore di una singola Pmi a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legge n. 69/2013». Ora, il decreto Ristori ter introduce il nuovo passaggio per cui non sono conteggiabili gli aiuti già rimborsati; è auspicabile che lo stesso venga traslato anche sulla Sabatini.

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