Imposte

Tax credit librerie, invio delle domande prorogato al 7 novembre

Più tempo per l’invio delle istanze, lo rende noto un comunicato dei Beni culturali. Invariato il canale di inoltro così come la disciplina riguardante il bonus

di Stefano Vignoli

Più tempo per chiedere il tax credit librerie: le istanze potranno essere inviate fino alle 12,00 del 7 novembre 2022. Resta invariato il canale telematico per la trasmissione. Lo rende noto un avviso pubblicato sul sito della direzione generale Biblioteche e diritti d’autore.

Il canale per l’invio delle istanze è aperto dal 15 settembre scorso e avrebbe dovuto chiudere il 28 ottobre (termine, appunto, prorogato). I tempi supplementari non implicano penalizzazioni per i ritardatari, perché non rileva l’ordine cronologico di trasmissione delle domande e le risorse saranno poi divise tra gli aventi diritto in funzione delle risorse disponibili. Per il resto, non cambia la disciplina del tax credit.

La normativa

La legge di Bilancio 2022 (comma 351 dell’articolo 1) come già avvenuto nel 2021, ha incrementato anche per gli anni 2022 e 2023 di euro 10 milioni le risorse destinate al riconoscimento del credito di imposta in favore degli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri.

Si ricorda che l’agevolazione è stata introdotta al fine di sostenere il settore delle librerie, a decorrere dall’anno 2018, dai commi 319-321 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2018 ed è rivolta agli esercenti che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice Ateco 47.61 (“Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati”) e 47.79.1 (“Commercio al dettaglio di libri di seconda mano”).

I beneficiari

L’attività di vendita di libri, anche usati, deve risultare principale e rappresentare nell’esercizio finanziario precedente almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati. Il credito di imposta, secondo quanto previsto dal decreto 23 aprile 2018 del ministero dei Beni e delle attività culturali, è parametrato in base al fatturato e al sostenimento di alcuni costi, riconosciuti entro massimali differenziati, quali contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente e altre spese da riferirsi ai locali dove si svolge l’attività come i costi per locazioni al netto di Iva, spese per mutuo ed alcune imposte (Imu, Tari, imposta sulla pubblicità, tassa occupazione suolo pubblico) ed è plafonato all’importo di euro 20mila per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10mila euro per gli altri esercenti (in presenza di società con più negozi il limite massimo è da riferire a ciascun punto vendita).

Proprio al fine di avvicinare la concessione del credito di imposta agli importi spettanti, il legislatore ha previsto di incrementare le risorse messe a disposizione di 10 milioni di euro per le annualità 2022 e 2023 (relativamente alle spese sostenute nel 2021 e 2022), elevando a euro 17 milioni le somme messe a disposizione per ciascuna annualità (lo stanziamento dovrebbe pertanto tornare a 7 milioni nell’anno 2024).

La compensazione

Per espressa previsione legislativa, il credito d’imposta, concesso nei limiti della normativa europea sugli aiuti de minimis è utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dal 10° giorno successivo a quello di comunicazione dell’importo spettante, con codice tributo 6894, ai sensi dell’articolo 17 Dlgs 241/1997.

Inoltre il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e Irap e non rileva ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir).

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