Imposte

Export, dotazioni di bordo non imponibili Iva

Per la risposta a interpello 174 regime applicabilese sono integrati i requisiti doganali e fiscali

Dotazioni di bordo sempre non imponibili se si configurano i presupposti di una cessione all’esportazione, a prescindere dalla qualifica dell’operazione in base alle disposizioni speciali sulle operazioni assimilate. Con la risposta a interpello 174/2022, infatti, l’agenzia delle Entrate torna sullo spesso controverso rapporto tra le disposizioni all’articolo 8 e all’articolo 8-bis del Dpr 633/1972, di fatto riprendendo il condivisibile posizionamento per cui, tra le due disposizioni, esiste un rapporto da genus a species. La conseguenza è che le cessioni di beni indicati nell’articolo 8-bis del decreto Iva, tra cui appunto si annoverano le provviste di bordo, rientrano nell’ambito di applicazione di questa disposizione solo se non costituiscono esportazioni in base al precedente articolo 8. Viceversa, se sono integrati tutti gli estremi della non imponibilità prevista per le cessioni all’esportazioni ordinarie, le operazioni vanno trattate come tali, anche se hanno ad oggetto beni individuati nell’elenco delle operazioni assimilate quali, ma solo a talune condizioni, le dotazioni, ma anche ad esempio le forniture di carburanti, le forniture destinate al rifornimento e vettovagliamento, o le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo.

Il caso prospettato dal contribuente è chiaro ed attiene a ipotesi di vendita che interessano tre soggetti: l’istante, i traders e gli armatori utilizzatori finali dei beni. Nell’assunto che tali beni potrebbero oggettivamente rientrare nel quadro dell’articolo 8-bis, si pone il problema di capire se la prima cessione è parimenti non imponibile, posto che il primo cedente non potrebbe, nel caso di specie, ricevere una dichiarazione di alto mare che ne legittimerebbe l’operato. Al contempo, l’operazione si presenta comunque con anche un’esportazione doganale perché le merci lasciano il territorio dell’Ue.

Dunque, considerati integrati tutti i requisiti doganali dell’export e quelli fiscali della cessione all’esportazione, nel caso di specie l’Agenzia conclude che la cessione prospettata dall’istante «in linea di principio rientra nel regime di non imponibilità di cui all’articolo 8 del decreto Iva, indipendentemente dal fatto che abbia a oggetto beni, per le loro caratteristiche ricompresi nella categoria delle dotazioni di bordo. Tale cessione dovrà essere adeguatamente accompagnata da apposito documento doganale».

La decisione è condivisibile, soprattutto in linea di principio e sistematica. Deve però essere letta alla luce di ulteriori considerazioni generali, perché in altre occasioni (bunker, risoluzione 1/E/2017), anche visto il dettato della Corte di Giustizia (sentenza Velker), per operazioni triangolari l’Agenzia ha ammesso il doppio regime di non imponibilità Iva per operazioni che coinvolgono dei trader che non entrano mai nella disponibilità del prodotto. Inoltre, è altresì vero che anche la dichiarazione di alto mare può essere conferita a terzi fornitori, ancorché emessa da cessionari finali.

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