Controlli e liti

Non deducibili le imposte pagate per conto dell’ex

Il coniuge che versa anche le tasse oltre all’assegno non può però dedurle

Non rientrano tra gli oneri deducibili le imposte versate per conto dell’ex coniuge sull’assegno periodico di mantenimento. È quanto affermato dalla Ctp di Milano con la sentenza n. 800/05/2022 (presidente Giucastro, relatore Chiametti).

La vicenda riguarda la regolamentazione dei rapporti economici di due coniugi in sede di separazione. Nella sentenza di separazione, il Tribunale di Milano disponeva a carico del marito la corresponsione dell’assegno di mantenimento a favore dell’ex coniuge, obbligandolo altresì a farsi carico dei relativi oneri fiscali gravanti sul coniuge percettore. Le imposte versate per conto dell’ex coniuge sull’assegno di mantenimento venivano indicate dal contribuente nella dichiarazione dei redditi quali oneri deducibili dal reddito. L’agenzia delle Entrate esegue un controllo formale della dichiarazione (ai sensi dell’articolo 36-ter del Dpr 600/1973) e disconosce la deducibilità degli importi.

Il contribuente impugna la cartella di pagamento ma la Ctp rigetta il ricorso. I giudici attribuiscono anzitutto rilievo alla disposizione recata dall’articolo 10, comma 1, lettera c), del Dpr 917/1986 (Tuir), secondo cui rientrano tra gli oneri deducibili «gli assegni periodici corrisposti al coniuge … in conseguenza della separazione legale ed effettiva … nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria». Secondo la Ctp, la norma ammette la deducibilità delle sole somme corrisposte all’ex coniuge a titolo di assegno di mantenimento, escludendo invece la deducibilità degli importi pagati ad altro titolo, quali le imposte versate per conto dell’ex coniuge, seppure con riferimento allo stesso assegno.

Peraltro, osservano i giudici, tale conclusione è avvalorata dal fatto che l’articolo 50, lettera i), del Tuir individua quali redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente «gli altri assegni periodici … compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 10 tra gli oneri deducibili», così introducendo una simmetria impositiva per cui alla deducibilità dell’assegno da parte del coniuge erogante deve corrispondere l’imponibilità dell'assegno stesso in capo al coniuge ricevente. Riconoscendo la deducibilità di quanto versato dal contribuente a titolo di Irpef dovuta dall’ex coniuge sull’assegno di mantenimento, verrebbe a crearsi un evidente salto d’imposta. Infatti, se il contribuente porta in deduzione somme che non hanno costituito reddito imponibile per l’altro coniuge, tali somme godrebbero di una doppia non imposizione (deduzione in capo al soggetto erogante ed esenzione in capo all’altro coniuge).

Su queste basi, i giudici confermano la legittimità del recupero e condannano il contribuente al pagamento delle spese di lite.

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