Imposte

In base ai piani d’impresa la deduzione degli asset deprezzati

Le quote di ammortamento sospese ex articolo 60 Dl 104/20 sono deducibili nei limiti del quantum desumibile dai piani di ammortamento

di Nicola Cavalluzzo

Le quote di ammortamento sospese ex articolo 60 Dl 104/20 sono deducibili nei limiti del quantum desumibile dai piani di ammortamento effettivamente utilizzati dal contribuente negli esercizi precedenti. In tal senso la risposta in tema di ammortamenti data dall’agenzia delle Entrate per Telefisco 2022. Al riguardo si ricorda che, tra le misure introdotte lo scorso anno dal legislatore per ridurre l’impatto della pandemia, di interesse per le aziende quella che appunto consentiva di derogare all’ordinario processo (sistematico) di ammortamento con conseguente riduzione dell’impatto sul risultato dell’esercizio di tali componenti negativi del reddito. Infatti il legislatore aveva ben presente che la crisi e le conseguenti misure di contenimento avevano costretto molte aziende a ridurre la propria capacità produttiva per un tempo più o meno lungo e quindi il 2020 non poteva essere considerato un esercizio di normale svolgimento dell’attività, con riflessi immediati sul bilancio.

Tale considerazione avrebbe consentito l’utilizzo del metodo di ammortamento “per unità di prodotto” che rileva con maggiore precisione la reale vita utile del bene e il suo utilizzo durante un determinato esercizio in un contesto straordinario come quello del 2020, nel quale le valutazioni su base storica sono di difficile applicazione. Peraltro anche l’Oic aveva avallato il cambiamento ma, come detto, ha provveduto il legislatore che ha sancito la possibilità di sospendere gli ammortamenti e concesso la facoltà di poterli comunque dedurre in dichiarazione, derogando al principio della imputazione al conto economico. Facoltà da taluni messa in discussione a seguito di una lettura molto stringente della risposta che l’Agenzia aveva fornito nel corso di Telefisco 2021, successivamente riportata nel suo alveo naturale con la risposta 607/2021 a un interpello, che giustamente ha rilevato che una diversa interpretazione (rectius: obbligo di effettuare la variazione in dichiarazione) avrebbe ridotto il beneficio che la norma perseguiva. La deduzione in dichiarazione genera un disallineamento tra i valori civili e quelli fiscali che richiede lo stanziamento di imposte differite passive che in parte annulla l’effetto di miglioramento dei conti.

A questo punto per completare il quadro era necessario avere certezze sul quantum deducibile extra contabilmente e a tale interrogativo ha risposto l’Agenzia con l’intervento nel corso di Telefisco 2022. Si tratta di un chiarimento utile e interessante poiché la legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 711) ha esteso al rendiconto 2021 la possibilità di sospendere gli ammortamenti, ma limitatamente a «i soli soggetti che nell’esercizio (2020) non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali». Pertanto, in base alla lettera della norma, le sole imprese che hanno integralmente sospeso l’ammortamento possono decidere di non stanziare in tutto o in parte le quote a carico dell’esercizio 2021.

È di una disposizione che penalizza coloro che, avendo avuto un occhio di riguardo alle disposizioni del Codice civile in tema di redazione del bilancio non se la sono sentita di non iscrivere quel minimo deprezzamento che, a prescindere dall’uso, in ogni caso occorre considerare poiché legato alla obsolescenza economica che si affianca a quella tecnica che la norma emergenziale ha voluto salvaguardare.

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