Imposte

Niente esonero Irpef sui contributi integrativi delle università italiane a Erasmus+

Nell’interpello 171/2022 chiusura delle Entrate sulle somme accessorie rispetto all’assegno europeo

di Valeria Uva

I contributi aggiuntivi versati dalle Università italiane per le borse Erasmus + sono tassabili ai fini Irpef. Le esenzioni finora disposte per alcuni programmi europei, come Socrates, sono tassative e non possono essere estese anche ad Erasmus+. A queste conclusioni è giunta l’agenzia delle Entrate con l’interpello n. 171 del 6 aprile 2022.

La risposta è nata dal quesito di una Università italiana che aveva deciso di versare delle somme aggiuntive proprie per integrare la borsa di studio Erasmus + dell’anno accademico 2021/2022. L’assegno infatti quest’anno si è ridotto per effetto della pandemia.

In particolare, secondo quanto scrive l’Università questo intervento è «necessario per garantire l’erogazione di tutte le mensilità richieste dagli studenti vincitori considerato che il finanziamento comunitario (comprensivo di eventuali residui) non risulta sufficiente. Il finanziamento infatti viene calcolato sul numero dei partecipanti degli ultimi due anni che, causa pandemia, ha subito una drastica riduzione». Con la ripresa post pandemia, invece, si è registrato un alto numero di partecipanti al programma e un conseguente aumento del numero di mensilità necessario per coprire queste richieste. Tanto che - ha precisato l’ente alle Entrate - il fabbisogno è superiore al finanziamento realmente messo a disposizione
per il programma Erasmus+ da parte della Commissione europea». Da qui la scelta di corrispondere anche l’integrazione rispetto ai fondi Ue (questi sì esplicitamente esentasse).

All’Agenzia l’Università ha chiesto se queste somme accessorie potessero considerarsi esenti da Irpef e Irap (per l’università) ai sensi dell'articolo 6, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 che si applica anche al programma Ue Socrates.

Ma la risposta del Fisco è negativa. «Le somme corrisposte dall’Università istante con fondi propri - si legge nell’interpello - ed a integrazione a vario titolo della borsa di studio “Erasmus+” in quanto accessorie,rilevano ai fini Irpefe ai fini della determinazione della base imponibile Irap dell’ente universitario (art. 10-bis, comma 1, decreto legislativo n. 446 del 1997).

Secondo le Entrate, in linea generale tutte le borse di studio e gli assegni di ricerca sono soggetti a Irpef in base all’articolo 50, comma 1, lettera c), del Tuir. E le eccezioni a questo principio sono poche e tassativamente elencate. Tra queste, appunto, i fondi del programma Socrates, ma non eventuali integrazioni delle Università italiane rispetto alle borse europee di Erasmus+ .

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