Professione

Start-up senza notaio salve se l’assemblea sana la nullità

Anche dopo la sentenza del Consiglio di Stato con l’iscrizione al Registro delle imprese l’operatività è salva

di Angelo Busani

Può dormire sonni tranquilli chi ha costituito una società start-up innovativa senza atto pubblico notarile, circa il 25% delle 12mila società di questo tipo attualmente iscritte nel Registro delle imprese.

Società comunque operativa

È vero che la sentenza del Consiglio di Stato n. 2643 del 29 marzo 2021, ha sancito l’illegittimità del Dm Mise 17 febbraio 2016, che permetteva la costituzione di queste società senza notaio e, quindi, in sostanza, ne ha sancito la nullità in quanto viziate dalla «mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico» (articolo 2332, comma 1, n. 1) del Codice civile), anche se la costituzione di start-up innovative con modalità esclusivamente informatica e senza notaio è stata legittimata da una normativa allora in pieno vigore.

Ma è anche vero che se, nonostante la nullità del suo atto costitutivo, la società sia stata iscritta nel Registro delle imprese, essa è perfettamente operativa fino a quando non intervenga una sentenza che dichiari la sua nullità: in particolare, gli organi sociali (l’organo amministrativo, l’assemblea e l’organo di controllo) esistono e legittimamente adottano le loro decisioni e gli atti compiuti dalla società nei confronti dei terzi sono validi ed efficaci. Inoltre, anche qualora intervenga una sentenza che dichiari la nullità (che può peraltro essere impedita quando la causa di nullità sia stata nel frattempo eliminata), la società non cessa immediatamente di esistere: la sentenza di nullità, infatti, ne provoca “solo” la messa in stato in liquidazione, con la conseguente nomina dell’organo di liquidazione che assume la gestione della società per pagare i creditori e ripartire tra i soci il patrimonio che residua.

La nuova massima milanese

Ora, sulla situazione che si verifica a seguito dell’iscrizione nel Registro delle imprese di un atto costitutivo di società affetto da una causa di nullità (ad esempio, ai sensi dell’articolo 2332 del Codice civile, perché la società è stata costituita senza adottare la forma dell’atto pubblico oppure perché l’atto costitutivo non riporta la denominazione o l’oggetto sociale o il capitale sociale o i conferimenti dovuti dai soci) è opportunamente intervenuto il Consiglio notarile di Milano con la nuova massima n. 197 del 27 aprile 2021, nella quale sono contenute alcune affermazioni di notevole rilevanza: in particolare, dato che - fino alla sentenza dichiarativa della nullità - gli organi sociali, come accennato, hanno piena legittimazione ad adottare le deliberazioni, sono da reputare legittime le modificazioni statutarie che siano deliberate dall’assemblea dei soci.

Le conseguenze

Se queste modifiche statutarie non attengano a quelle mancanze dell’atto costitutivo che danno luogo alla nullità della società (si pensi a una decisione assembleare portante modifica dei quorum decisionali dell’assemblea o del Cda) non si pone alcun problema: la deliberazione modificativa dello statuto è pienamente valida, ma la società resta soggetta alla dichiarazione di nullità e alla conseguente messa in liquidazione.

Se, invece, queste modificazioni statutarie attengano ai vizi dell’atto costitutivo da cui deriva la nullità della società (ad esempio, alla mancata indicazione della denominazione, dell’oggetto sociale, dei conferimenti e del capitale sociale oppure alla illiceità dell’oggetto sociale) e siano preordinate a eliminare il vizio, non solo la deliberazione assembleare è pienamente valida, ma vale anche come eliminazione della causa di nullità e, quindi, come sua sanatoria, con la conseguenza che la società non può più essere sciolta in dipendenza del vizio di nullità dell’atto costitutivo. Si pensi, ad esempio, a una successiva deliberazione assembleare che introduca nello statuto uno degli elementi mancanti elencati sopra.

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