Imposte

Niente bollo nel 2022 sulle convenzioni anche per i tirocini extracurriculari

La circolare 3/E: l’esenzione introdotta già nel 2021 si applica per le attività di formazione e orientamento

di Marco Magrini

Le convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento, curriculari ed extracurriculari, stipulate nell’anno 2021 e 2022 sono esenti dall’imposta di bollo. L’applicabilità ampia dell’agevolazione trova conferma nella circolare 3/E/2022 a illustrazione degli effetti della proroga dell’agevolazione stabilita dall’articolo 1, comma 731, della legge 234/2021 (legge di Bilancio 2022). Si tratta dei tirocini pratici e stages a favore dei soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico (istruzione per almeno 10 anni con fascia di eta compresa tra i sei e sedici anni ai sensi della legge 1859/1962) e sono volti a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nonché ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo lavorativo.

La circolare, paragrafo 3.5, conferma che la norma di esenzione, introdotta temporanemente solo per il 2021, dall’articolo 10-bis, comma 1, del Dl 41/2021, si applica alle convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento previsti dall’articolo 18 della legge 196/1997.

I limiti e il dettaglio dei profili e casistica di applicabilità sono individuabili nel decreto interministeriale Lavoro - Istruzione e università n. 142 del 25 marzo 1998 e nella direttiva della Funzione pubblica n. 2 del 1° agosto 2005. Su questa base rientrano nell’esenzione da imposta di bollo i contratti per i tirocini formativi e di orientamento promossi dalle agenzie per l’impiego, università e istituti di istruzione universitaria statali e non, istituzioni scolastiche statali e non, centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento anche accreditati o convenzionati con la regione o la provincia competente, comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi, ove esistenti, servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione o altre istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro.

I tirocinanti interessati possono essere studenti che frequentano la scuola secondaria, lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità, allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post laurea, studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, persone svantaggiate, portatori di handicap. Sono anche compresi i cittadini stranieri: i comunitari per le esperienze professionali in Italia, anche nell’ambito di programmi comunitari, in quanto compatibili con la relativa regolamentazione; gli extracomunitari secondo princìpi e limiti di reciprocità.

L’esenzione si applica anche gli accordi e convenzioni per i tirocini extracurriculari come riformati dall’articolo 1, commi da 720 a 726, della legge di Bilancio 2022.

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