Controlli e liti

Tassa fissa sulla superficie dei nuovi tralicci

La Ctp Reggio Emilia 175/2/2022 la costituzione del diritto di superficie per l’installazione di un’antenna è un atto soggetto a Iva, non trattandosi di un bene immobile

di Emanuele Mugnaini

La costituzione del diritto di superficie ai fini dell’installazione di una torre per telecomunicazioni, in quanto atto soggetto a Iva e non trattandosi di bene immobile, sconta l’imposta di registro in misura fissa. Così si è espressa la Ctp di Reggio Emilia con la sentenza n. 175/2/2022 (presidente e relatore Montanari).

Una società di telecomunicazioni acquisiva il diritto di superficie temporaneo su un terreno agricolo al fine di installare su di esso una stazione per telecomunicazioni di tipo raw-land. Trattandosi di corrispettivo soggetto ad iva l’atto veniva registrato in misura fissa, stante il principio di alternatività tra le due imposte.

L’agenzia delle Entrate rettificava le cessione a motivo del fatto che questa andasse ricompresa tra gli atti di trasferimento o costituzione di diritti reali di godimento su terreni agricoli. Per questo motivo, l’atto doveva essere assoggettato ad imposta di registro proporzionale nella misura del 15% ai sensi dell’articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 131/86 (Testo Unico Registro).

Trattandosi di terreni agricoli non suscettibili di destinazione edificatoria il corrispettivo, infatti, a parere dell’ufficio, era da considerarsi non imponibile Iva ex articolo 2, comma 3, lettera c), del Dpr 633/72. Il contribuente proponeva ricorso eccependo che la cessione non avesse ad oggetto alcun trasferimento o costituzione di diritti reali immobiliari ma, bensì, unicamente la cessione di beni mobili, in quanto tale assoggettata ad iva. Il collegio provinciale, nell’accogliere il ricorso, ha innanzitutto rilevato come fosse incontestato il fatto che oggetto del negozio giuridico fosse un impianto – la torre – e non un bene immobile; pertanto, la cessione doveva scontare l’Iva nei modi di legge.

A ulteriore supporto delle proprie conclusioni i giudici di merito hanno fatto riferimento all’esegesi dell’articolo 1 della Tariffa, offerta dalla Suprema Corte con l’ordinanza 3461/2021. Nella pronuncia in oggetto, la Cassazione ha statuito che, in tema di imposta di registro, il termine “trasferimento”, contenuto nel menzionato articolo 1, è stato utilizzato dal legislatore per indicare quegli atti che prevedono il passaggio di proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali di godimento sugli stessi; non essendo applicabile agli atti che, invece, tali diritti costituiscono attraverso la separazione tra la proprietà del suolo e proprietà della costruzione soprastante già esistente o da costruire.

Con specifico riguardo al settore delle telecomunicazioni poi, il legislatore, con l’articolo 12, comma 2 del Dlgs 33/2016, modificando il Codice delle comunicazioni elettroniche (Dlgs 259/2003), ha stabilito che gli elementi di rete e le infrastrutture di telefonia mobile, tra cui le installazioni di antenne, non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale. Pertanto, non sono da considerarsi quali beni immobili.

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