Professione

Commercialisti morosi, l’Ordine può sanzionare il mancato versamento del contributo annuale

Possibile anche richiedere un rimborso forfettario per le spese amministrative ma solo se già previsto da una delibera

di Federica Micardi

L'Ordine territoriale dei commercialisti può prevedere sanzioni amministrative pecuniarie per il ritardato versamento del contributo annuale e prevedere un rimborso forfettario per le spese amministrative se già determinato con apposita delibera e applicabile solo in caso di “condanna”.

È quanto risponde il Consiglio nazionale con il Pronto ordine 35/2023 all’Ordine di Palermo che intende prendere provvedimenti per disincentivare il fenomeno della morosità tra gli iscritti e ridurre i relativi costi amministrativi.

Il contributo

Il contributo annuale e il contributo per l’iscrizione all’albo, viene liberamente determinato dal consiglio dell’Ordine entro i limiti necessari a coprire le proprie spese. Tale contributo, come stabilito dall’ordinanza 1782/2011 della Cassazione, ha natura di tassa, e il suo importo non è commisurato al costo del servizio reso o al valore della prestazione erogata, bensì alle spese necessarie al funzionamento dell’ente.

I poteri dell’Ordine

Il Consiglio dell’Ordine ha un vero e proprio potere impositivo nei confronti di coloro che sono iscritti all’albo professionale che gli viene riconosciuto dal Dlgs 139/2005, articolo 12, comma 1, lettera p, e dal Dlgs luogotenenziale 382/1944 articolo 7, comma 2 .

Il Consiglio nazionale, data anche la natura tributaria del contributo, ritiene che l’Ordine, nell'ambito della propria autonomia in materia di contribuzione, possa prevedere sanzioni amministrative pecuniarie per il ritardato versamento.

In merito alle spese amministrative del procedimento disciplinare, l’articolo 6, comma 5 del «Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale procedura semplificata per alcune fattispecie di illecito» prevede che nei confronti dell’iscritto, qualora sanzionato, possa anche essere disposto il rimborso forfettario delle spese amministrative del procedimento.

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