Bonus beni strumentali e leasing, i confini dell’agevolazione
Una volta trascorso il periodo di sorveglianza, anche in assenza di riscatto del bene in leasing non dovrebbe scattare il recapture dell’agevolazione
Si concorda con la tesi del lettore. L’articolo indicato nel quesito si limitava a evidenziare una problematica interpretativa che emerge da un passaggio della circolare dell’agenzia delle Entrate 9/E/2021 (paragrafo 7.1) e a prospettare una possibile soluzione.
In particolare, nel passaggio della circolare citato, si legge quanto segue: «Nel caso di investimenti effettuati mediante contratto di locazione finanziaria, il mancato esercizio del diritto di riscatto così come la cessione del contratto di leasing durante il “periodo di sorveglianza” (i.e. 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione, ndr) costituiscono causa di rideterminazione dell’incentivo, in quanto, in virtù dell’ormai consolidato principio di tendenziale equivalenza tra l’acquisto del bene in proprio e l’acquisizione dello stesso tramite un contratto di leasing, tali ipotesi sono da assimilare alle fattispecie, espressamente previste dal comma 1060 della legge di bilancio 2021, di cessione a titolo oneroso e di delocalizzazione dei beni agevolati acquisiti in proprietà». Questo passaggio della circolare sembra quindi deporre nel senso che, per l’Agenzia, se non si esercita il riscatto entro il periodo di sorveglianza (31 dicembre del secondo anno successivo all’entrata in funzione/interconnessione del bene) risulta integrata la fattispecie di recapture.
Tuttavia, come anticipato, si concorda con la tesi indicata dal lettore nel quesito, perché la ratio della norma depone nel senso che, una volta trascorso il periodo di sorveglianza, anche in assenza di riscatto del bene in leasing non dovrebbe scattare il recapture dell’agevolazione. Ciò perché la finalità della norma è solo quella di assicurarsi che, per almeno per tale periodo, il soggetto che usufruisce dell’agevolazione utilizzi i beni nell’attività dell’impresa.
Una conferma di ciò si rinviene in un altro passaggio del paragrafo 7.1 della circolare 9/E/2021, in cui si legge che «la norma citata mira a garantire che la concessione dell’agevolazione sia collegata al concreto sfruttamento dei beni agevolati per un periodo minimo nell’economia dell’impresa».
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