Controlli e liti

Atti di recupero, i giudici di merito aprono sull’adesione (ma resta il rischio sui tempi del ricorso)

La sentenza 415/26/2023 della Cgt Lombardia ammette l’istituto deflattivo con la conseguente applicazione della sospensione dei termini di 90 giorni per l’impugnazione

di Andrea Taglioni

La sostanziale natura impositiva dell’atto di recupero rende legittima la possibilità di avvalersi dell’istituto dell’accertamento con adesione. Tuttavia, però, la difficoltà potrebbe nascere dall’applicabilità, all’atto di recupero, della sospensione dei termini di impugnazione per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza stessa. Se è vero che in più occasioni la giurisprudenza di legittimità ha confermato l’utilizzabilità della procedura di accertamento con adesione (Dlgs 218/97) all’atto di recupero, non si può certamente ignorare che se il giudice, investito della controversia a seguito dell’impugnazione dell’atto, ritenesse l’istanza improduttiva di effetti – per effetto dell’impossibilità di accedere all’istituto deflattivo - non vi sarebbe la sospensione dei termini con la conseguente inammissibilità del ricorso perché proposto oltre il termine ordinario di impugnazione.

La giurisprudenza di merito

Detto ciò, e nonostante la disciplina dell’accertamento con adesione non preveda specificatamente la definibilità degli atti di recupero, la giurisprudenza di merito denota, invece, una maggiore sensibilità avvalorando la tesi della piena operatività dell’istituto deflattivo del contenzioso.

Verso questa direzione si è mossa la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che, con la sentenza 415/26/2023, chiamata dall’agenzia delle Entrate a pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dal contribuente per mancato rispetto dei termini ordinari, ha ritenuto infondata l’eccezione.

In particolare, i giudici lombardi, riconoscendo la natura impositiva dell’atto di recupero, ne traggono la conseguenza che il contribuente, destinatario dell’avviso, può formulare, prima dell’impugnazione, l’istanza di accertamento con adesione e beneficiare, anche, della sospensione dei termini per 90 giorni.

Pertanto, il ricorso presentato considerando anche la sospensione dei termini derivante dalla presentazione dell’istanza deve essere dichiarato ammissibile in quanto tempestivamente proposto.

Il precedente della Cassazione

Nello stesso senso si era già espressa la Suprema corte (ordinanza 8429/2017) stabilendo la tempestività del ricorso introduttivo presentato dal contribuente, nonostante l’amministrazione finanziaria sostenesse la tardività del ricorso non applicandosi alla fattispecie l’istituto dell’accertamento con adesione e quindi, la sospensione di 90 giorni del termine decadenziale per impugnare l’atto.

Il principio di interpretazione del Modulo 24 Accertamento

Ad ogni modo, come autorevolmente sostenuto nel principio di interpretazione 4/2022 del Modulo 24 Accertamento e riscossione del Sole 24 Ore, «non è opportuno, allo stato dell’arte, presentare istanza di accertamento con adesione (contando di fruire della sospensione dei termini di impugnabilità per 90 giorni), una volta notificato l’atto di recupero, in quanto improduttiva di effetti».

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