Imposte

Fondazioni di origine bancaria, bonus per l’inclusione digitale con codice «6988»

La risoluzione 55/E/2022 sblocca la possibilità di utilizzo in F24 del credito d’imposta. Importo definito dalle Entrate sulla base dell’elenco trasmesso da Acri

Fondazioni origine bancaria (Fob): istituito il codice tributo per l’accesso al credito d’imposta. Con la risoluzione 55/E/2022, l’agenzia delle Entrate ha reso noto il codice tributo «6988» per beneficiare dell’agevolazione introdotta per i versamenti effettuati al Fondo per la Repubblica Digitale. Vale a dire quel Fondo, istituito nell’ambito del Pnrr, per il sostegno di progetti sull’inclusione digitale e alimentato dalle erogazioni effettuate dalle Fob (articolo 29 del Dl 152/2021). E proprio per incentivare il finanziamento del fondo in questione, il legislatore ha riconosciuto un tax credit alle Fondazioni di origine bancaria in misura pari al 65 % (per il 2022 e 2023), e al 75% per il 2024, 2025 e 2026, sui versamenti. A livello operativo, il credito d’imposta potrà essere utilizzato solo in compensazione con modello F24.

In particolare, in sede di compilazione, occorrerà indicare il codice tributo indicato dall’agenzia delle Entrate nella sezione «Erario», in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «importi a credito compensati», o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna «Importi a debito versati».

Altro aspetto riguarda poi le modalità attuative, come stabilite dal Dm 25 marzo 2022. Per l’accesso al beneficio fiscale, le Fob sono anzitutto tenute a trasmettere all’Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio Spa (Acri) le delibere di impegno di versamento al Fondo per il sostegno dei progetti da finanziare.

Spetta poi ad Acri inviare l’elenco delle Fob finanziatrici all’agenzia delle Entrate che, sulla base dei dati trasmessi, comunicare l’ammontare del credito d’imposta spettante a ciascun ente.

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