Professione

Perizie Industria 4.0 dai professionisti tecnici

Necessarie per investimenti legati alla fruizione di crediti d'imposta

di Francesco Giuseppe Carucci

Un emendamento al Dl Sostegni-ter, già approvato in commissione Bilancio del Senato, dirime la dubbia questione della possibilità, per i professionisti tecnici del settore agrario, di rilasciare le perizie attestanti le caratteristiche «Industria 4.0» degli investimenti effettuati dalle aziende agricole interessate alla fruizione dei relativi crediti d’imposta.

L’equivoco era sorto con l’inserimento nel Dl Semplificazioni, durante l’iter di conversione, dell’articolo 56-ter che, con il comma 1, è intervenuto sulla disciplina degli oneri documentali cui gli agricoltori avrebbero dovuto ottemperare (Il Sole 24 ore del 20 agosto 2021).

I crediti d’imposta in questione sono stati dapprima istituiti e disciplinati dall’articolo 1, commi 184-197, della legge di Bilancio 2020. Successivamente modificati e potenziati, al fine della «Transizione 4.0», dall’articolo 1, commi 1051-1063, della legge di Bilancio 2021. L’articolo 1, comma 44, della legge di Bilancio 2022 ha prorogato gli incentivi riducendone però l’intensità.

Al fine della corretta fruizione del beneficio per l’acquisizione di beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale «Industria 4.0», e di beni immateriali a essi connessi, è necessario che l’impresa acquisisca una perizia con la quale un ingegnere, un professionista tecnico industriale, o un ente di certificazione, attestino la riconducibilità dei beni oggetto di investimento agli allegati A) e B) alla legge 232/2016, nonché l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale. Se il valore unitario dei beni è inferiore a 300 mila euro, invece della perizia, è possibile ricorrere a una dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al Dpr 445/2000. A differenza di quanto inizialmente previsto dall’articolo 1, comma 195, della legge 160/2019, il comma 1062 dell’articolo 1 della legge 178/2020 ha imposto l’obbligo di asseverazione delle perizie di cui trattasi.

Limitatamente agli investimenti effettuati dal comparto agricolo, il richiamato articolo 56-ter del Dl 77/2021, con decorrenza 31 luglio 2021, ha previsto che la perizia potesse essere rilasciata anche «da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato, o da un perito agrario». Quest’ultima disposizione, tuttavia, ha modificato il solo comma 195 dell’articolo 1 della legge 160/2019, valevole per il credito d’imposta per gli investimenti effettuati sino al 15 novembre 2020. Il più generoso incentivo per gli investimenti decorrenti dal 16 novembre 2020 è disciplinato infatti dalla legge di Bilancio 2021, il cui articolo 1, comma 1062, ne regola l’onere documentale. Sebbene l’assenza del riferimento alla legge 178/2020 sia subito parsa il frutto di una svista, non è stato possibile considerare estesa la novità alla attuale disciplina. Difatti, come precisato dalla Dre Piemonte in risposta ad un recente interpello, le norme recanti agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione secondo l’articolo 14 delle «preleggi» e non consentono di ricorrere al criterio analogico. Tanto più, alla luce della circostanza che la più recente norma impone l’obbligo di asseverazione della perizia.

L’emendamento approvato risolve la dibattuta questione estendendo l’analoga previsione all’articolo 1, comma 1062, della legge 178/2020. Inoltre interviene, con riferimento ad entrambe le disposizioni, per subordinare il rilascio delle perizie da parte dei periti agrari alla condizione che siano laureati, come il dottore agronomo o forestale e l’agrotecnico laureato.

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