Imposte

FOCUS IRAP/ La decisione di trasformare in credito l’eccedenza Ace è irrevocabile

di Stefano Cingolani e Luisa Miletta

Il modello Irap rinnovato nella versione 2017 continua a far spazio alle eccedenze Ace inutilizzabili ai fini delle imposte sui redditi. Da quest'anno, per la determinazione del credito di imposta Irap derivante dall’importo Ace che non trova capienza nel reddito complessivo netto, si dovrà compilare la sezione XIII del quadro IS, righi da IS85 a IS87.
La possibilità di operare questa trasformazione fu concessa dall’articolo 19, Dl 91/2014 e il credito era fruibile già in Unico 2015; pertanto nella dichiarazione Irap 2017 i contribuenti interessati si troveranno ad accumulare le eccedenze di ben tre periodi di imposta, come meglio si spiegherà in seguito. Tale previsione ha un’utilità maggiore, chiaramente, in caso di esercizi chiusi in perdita fiscale o in caso di redditi imponibili incapienti rispetto alla deduzione spettante, ciò in quanto consente di utilizzare l'eccedenza Ace in riduzione dei pagamenti Irap, anziché riportare le stesse nei successivi periodi senza poterne fruire qualora si riverificasse la circostanza.
Andando per ordine, il credito di imposta in questione si calcola applicando alle eccedenze Ace le aliquote di cui agli articoli 11, per le persone fisiche, e 77, per le persone giuridiche, del Tuir. L'importo risultante può essere, in tutto o in parte, utilizzato solamente a scomputo dell'Irap di periodo, non anche per una compensazione in F24 ed è obbligatoriamente ripartito in cinque quote annuali di pari importo.
La scelta sulla sorte da attribuire alle eccedenze Ace è una decisione irrevocabile del contribuente, come ha chiarito la circolare 21/E del 3 giugno 2015, pertanto una volta trasformato in credito Irap l'eccedenza Ace non è più permesso ripristinarla ai fini delle dirette. L’Ufficio ha chiarito anche che il credito è libero dal limite di compensazione di 700mila euro (articolo 34, legge 388/2000), dal divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo (articolo 31, legge 78/2010), dal limite annuale previsto per i crediti d'imposta da quadro RU, pari a 250mila euro (articolo 1, comma 53, legge 244/2007) e non è necessaria l’apposizione del visto di conformità per il suo utilizzo. Ulteriore precisazione riguarda le quote di credito Irap non utilizzate, le quali non possono essere chieste a rimborso, né possono cedute ai sensi dell’articolo 43-bis e 43-ter del Dpr 602/73. Tuttavia qualora dovesse risultare un esubero della quota annuale teoricamente utilizzabile rispetto all’imposta dovuta nel periodo, la parte non utilizzata può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni successive, senza limiti di tempo.
Il contribuente, quest’anno, compilando la dichiarazione Irap 2017 dovrà considerare, oltre che la prima quota formatasi proprio con riferimento al periodo d’imposta 2016, anche la seconda delle cinque quote annuali dell’importo convertito in credito d’imposta Irap del modello Unico 2016 e la terza quota relativa all’Unico 2015, oltre che l’eventuale residuo non utilizzato nel modello Irap 2016 e riportato a nuovo.

Le puntate precedenti del Focus Irap:

15 febbraio - Le deduzioni forfettarie più elevate trovano spazio nel modello

La dichiarazione Irap 2017

Le istruzioni alla dichiarazione Irap 2017

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