Imposte

Fondazione estera, distribuzioni con imposta di successione

Per il Fisco sono rilevanti gli importi ai beneficiari dalla vendita di un bosco

di Angelo Busani

Una fondazione del Liechtenstein (in lingua locale, una Stiftung) nella cui gestione i beneficiari italiani abbiano una rilevante ingerenza, deve essere considerata come una struttura interposta: pertanto, sotto il profilo delle imposte dirette, il reddito conseguito dalla Stiftung (nella specie, il prezzo della vendita di un bosco in Austria) deve considerarsi reddito dei beneficiari e, quindi, un reddito non tassabile se conseguito in dipendenza della vendita di un’area non edificabile acquisita da più di cinque anni.

Lo afferma l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 9/2022, che, così concludendo, offre una condivisibile ricostruzione del caso osservato. Dove invece l’Agenzia pare scivolare è quando si occupa della tassazione applicabile alla distribuzione ai beneficiari del denaro rinveniente dalla vendita del bosco.

Infatti, considerando la Stiftung come un “istituto analogo” al trust, l’Agenzia afferma che le distribuzioni ai beneficiari «assumono rilevanza ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni» e che esse, «più specificamente» rientrano «nella definizione di trasferimenti mortis causa dai beneficiari» originari «ai propri eredi» rendendosi «pertanto … applicabile l’imposta sulle successioni sull’ammontare delle somme effettivamente percepite dai beneficiari» attuali. Di conseguenza, gli attuali beneficiari dovrebbero altresì provvedere a presentare tante dichiarazioni di successione integrative quante sono le dichiarazioni di successione presentate per i beneficiari defunti, per indicare la trasmissione della posizione di beneficiario della Stiftung.

Questo percorso argomentativo non pare condivisibile. Se vi è l’assimilazione della Stiftung a un trust, qualora nella posizione del primo beneficiario subentri il suo erede, ciò non avviene iure hereditario, ma si verifica iure proprio per effetto di quanto indicato nell’atto istitutivo del trust (oppure nello statuto della Stiftung). Quindi, non vi è il presupposto per applicare l’imposta di successione, né per andare a integrare la dichiarazione di successione del primo beneficiario defunto (tanto meno con il valore attuale del patrimonio della Stiftung, in quanto l’integrazione della dichiarazione di successione si fa con le aliquote e con i valori alla data del decesso).

Vero è che, invece, applicando anche alla Stiftung la tassazione applicabile al trust, la distribuzione che l’organo di gestione effettua a favore dei beneficiari (tanto quanto quella che effettua un trustee) va tassata con l’imposta di donazione considerando (per determinare aliquote e franchigie) il rapporto di parentela o affinità eventualmente esistente tra i fondatori e gli attuali beneficiari.

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