Adempimenti

Cartelle, online i modelli per la rateizzazione semplificata fino a 120mila euro

Diventano effettive le novità in materia di riscossione introdotte dalla legge di conversione del Dl Aiuti 50/2022. Soglie più elevate per la dilazione e anche per la decadenza dal piano

Sono diventate effettive le novità sulla riscossione stabilite dal Dl Aiuti 50/2022, convertito nella legge 91/2022. Sul sito internet dell’agenzia delle Entrate-Riscossione sono stati infatti pubblicati i nuovi modelli per presentare istanza semplificata di rateizzazione fino a 120 mila euro, senza ulteriore documentazione.

Il decreto ha modificato la disciplina delle rateizzazioni delle cartelle e degli avvisi. E oltre alla soglia più alta di debito per le richieste semplificate, ha introdotto anche margini più ampi per evitare la decadenza. Inoltre, è stata resa definitiva la possibilità di compensare i crediti vantati nei confronti della Pa con i debiti iscritti a ruolo.

Rateizzazione estesa e più facile

A partire dalle domande di dilazione presentate dal 16 luglio 2022, viene elevata da 60 a 120 mila euro la soglia di debito per la quale è possibile ottenere, in modo automatico e con una domanda semplice, una rateizzazione ordinaria fino a 72 rate (6 anni), senza la necessità di dover documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Viene anche previsto che la nuova soglia di debito (120 mila euro) per poter richiedere la dilazione fino a 72 rate senza allegare alcun documento sia riferita a ogni singola istanza di rateizzazione.

Sul sito dell’Ader sono stati pubblicati i modelli per fare richiesta di rateizzazione. Mentre nei prossimi giorni sarà disponibile anche l’adeguamento del servizio per chiedere la dilazione semplificata fino a 120 mila euro direttamente online (accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns al servizio «Rateizza adesso», disponibile nell’area riservata del portale). Il servizio che consente di presentare, in completa autonomia, la richiesta di dilazione ricevendo in automatico via email un piano di pagamenti fino a 72 rate.

Soglie di decadenza più alte

Altra novità riguarda i termini di decadenza. La legge 91/2022 (di conversione del Dl Aiuti) ha disposto che, per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza dai piani di rateizzazione accordati avviene dopo il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, anziché le 5 previste prima. In caso di decadenza, il debito non potrà essere nuovamente dilazionato. La decadenza dalla rateizzazione di uno o più carichi non preclude, tuttavia, la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento per altre cartelle/avvisi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

Le Entrate ricordano che, in conseguenza delle varie norme susseguitesi durante il periodo di sospensione dell’attività di riscossione a causa del Covid, sono ancora vigenti i termini di decadenza differenti in base alla data in cui è stata presentata la richiesta di rateizzazione. Per i piani di dilazione in corso all’8 marzo 2020 (inizio del periodo di sospensione delle attività) è stato esteso a 18 il numero di rate che, in caso di mancato pagamento, determinano la decadenza dal beneficio (per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei Comuni della “zona rossa” la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020). Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020, e relative a istanze presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza scatta nel caso di mancato pagamento di dieci rate; mentre per le rateizzazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 15 luglio 2022, la decadenza si verifica dopo il mancato pagamento di 5 rate.

Compensazione tra cartelle e crediti Pa

Il decreto convertito rende definitiva la possibilità di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Pa, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, senza più la necessità di rinnovo annuale della misura. Il provvedimento estende la possibilità di compensazione anche ai crediti derivanti da prestazioni professionali. Si tratta di disposizioni si applicano ai carichi affidati all’agente della riscossione dopo il 30 settembre 2013 ed entro il secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.

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