Imposte

Stop all’assicurazione per i bonus diversi dal 110%

In questi casi non è richiesta la stipula di una polizza assicurativa per il rilascio delle asseverazioni e delle attestazioni

di Giuseppe Latour

Per i bonus diversi dal 110% ai professionisti non è richiesta la stipula di una polizza assicurativa per il rilascio delle asseverazioni e delle attestazioni.

Dice questo la circolare 19/E delle Entrate, pubblicata venerdì scorso, in un passaggio che, nella prima versione del documento, non compariva e che è stato aggiunto nel weekend, in una seconda versione del testo. Non è una retromarcia, perché mai l’Agenzia si era espressa sul tema, ma è certamente un’indicazione che cambia, con qualche mese di ritardo, le regole di ingaggio per il mercato delle polizze professionali.

Tutto parte dal decreto 13/2022, il decreto Frodi, in vigore dal 26 febbraio scorso. Quel provvedimento all’articolo 2 è andato a modificare le regole in materia di assicurazioni professionali, stabilendo che «i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni».

I soggetti

Dal momento che si parlava dei soggetti «che rilasciano attestazioni o asseverazioni» in maniera generica, le compagnie avevano interpretato questa definizione in maniera ampia: ogni volta che c’è un’asseverazione o un’attestazione (quindi anche per i bonus diversi dal 110%, ad esempio in tutti i casi di cessione e sconto in fattura), è necessario avere una polizza.

In questi mesi sono molti quelli che hanno sottoscritto un contratto di assicurazione per questo motivo. Anche perché questa interpretazione aveva fatto breccia, già prima del decreto Frodi, negli stessi uffici delle Entrate: la Dre Lombardia, a gennaio, aveva chiesto con una nota una polizza da superbonus anche per il tecnico che assevera la congruità delle spese per i bonus edilizi ordinari.

Ora, però, le Entrate danno un’indicazione diversa: «Considerato, inoltre, - si legge nella circolare - che la disciplina relativa alle polizze assicurative di cui al comma 14 dell’articolo 119 non è richiamata dall’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), relativo ai bonus diversi dal superbonus, si ritiene che, per questi ultimi, la stipula della polizza non sia richiesta».

Quindi, l’articolo 119 del decreto Rilancio è la sede nella quale si parla di 110 per cento. Le asseverazioni degli altri bonus, invece, sono regolate dall’articolo 121. Il fatto che, in quella sede, non si parli di assicurazioni basta a dire che, per tutte queste agevolazioni diverse dal superbonus, la polizza non serve. Chiarimento tardivo a parte, comunque, si tratta di un’ottima notizia: la sostanza è che ci saranno meno costi per i professionisti e, quindi, anche per i clienti finali.

Le tipologie contrattuali

L’altro dubbio generato dal decreto Frodi riguardava, poi, le tipologie di contratti che è possibile sottoscrivere: l’incrocio dei diversi interventi sul decreto Rilancio, infatti, rendeva complicato capire se per legge sarebbero state ammesse solo le polizze “single project” o anche le vecchie polizze a consumo.

Ora la circolare 19/E fa chiarezza, confermando quello che aveva spiegato anche Ania qualche settimana fa, e dice che il professionista può, in alternativa, stipulare tre tipologie di contratto di assicurazione. Quella «per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni»: è la cosiddetta “single project”, dedicata a un lavoro specifico.

La seconda è quella «per la responsabilità civile che preveda un massimale non inferiore a 500mila euro specificamente destinato al rilascio delle asseverazioni o attestazioni, da integrare a cura del professionista qualora non risulti capiente rispetto al valore degli interventi sottostanti alle asseverazioni e attestazioni rilasciate»: è la polizza Rc professionale, che preveda anche la possibilità di fare asseverazioni.

Infine, c’è il contratto di assicurazione specifico, «ossia dedicato alla sottoscrizione di asseverazioni o attestazioni relative agli interventi rientranti nel Superbonus, con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500mila euro»: è la polizza multiprogetto o a consumo, che deve essere capiente rispetto alle asseverazioni che vengono, di volta in volta, sottoscritte.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©