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Rinuncia al contante, la sanzione dimezzata è operativa dopo le dichiarazioni dei redditi e Iva

Per le violazioni di dichiarazione infedele, per le irregolarità sulle dichiarazioni di inizio e fine attività e per le violazioni su fatturazioni e registrazioni relative all’anno di imposta 2022

Rosanna Acierno

La domanda

Un soggetto nel corso del 2022 ha appurato di avere i requisiti per godere dell’agevolazione ex articolo 2 36-vicies ter, Dl 138/2011, pertanto nei modelli Iva 23 e Redditi 23 barra le apposite caselle. Da quando deve intendersi operativa la riduzione delle sanzioni? Solo dopo la presentazione dei modelli? A decorre dalle eventuali sanzioni riguardanti l’anno oggetto di dichiarazione (il 2022)?
D. G. - Brescia

L’articolo 2, comma 36-vicies ter del Dl 138/2011 prevede che le sanzioni di cui agli articoli 1 (dichiarazione infedele ai fini delle imposte sui redditi), 5 (dichiarazione infedele ai fini Iva, irregolarità sulle dichiarazioni di inizio e fine attività) e 6 del Dlgs 471/97 (violazioni su fatturazioni e registrazioni) sono ridotte alla metà per gli imprenditori ed esercenti arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro che evitano, per tutte le transazioni finanziarie (quindi attive e passive), l’utilizzo del contante, e indicano, nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione Iva, i rapporti intrattenuti con gli istituti di credito. In sostanza, il presupposto per poter beneficiare della riduzione delle sanzioni è rinvenibile, oltre che nella presenza dei requisiti sostanziali prima indicati (imprenditori ed esercenti arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro che evitano, per tutte le transazioni finanziarie l’utilizzo del contante), anche nell’indicazione in dichiarazione degli estremi dei conti correnti presso cui confluiscono le operazioni attive e passive. In particolare, con riferimento alle prossime dichiarazioni, gli estremi dei rapporti con gli istituti finanziari devono essere indicate nel quadro VB del Modello Iva 2023 riferito al 2022, mentre nei Modelli Redditi 2023, le medesime indicazioni sono da riportare nel rigo RS110, per le società di capitali, nel rigo RS43, per le società di persone e nel rigo RS35, per le persone fisiche. In tal caso, la riduzione delle sanzioni opera automaticamente dopo la presentazione delle predette dichiarazioni e solo per le violazioni di dichiarazione infedele, per le irregolarità sulle dichiarazioni di inizio e fine attività e per le violazioni su fatturazioni e registrazioni relative all’anno di imposta 2022. Così, per esempio, se il contribuente compilerà l’apposito rigo del quadro RS del Modello Redditi 2023, in caso di indicazione di costi non inerenti, la sanzione di cui all’articolo 1, comma 2 del Dlgs 471/97 per dichiarazione infedele non sarà più dal 90% al 180% dell’imposta evasa, ma dal 45% al 90%, quindi, in sede di ravvedimento operoso, è sul 45% che occorre operare la riduzione, che, a seconda di quando la sanatoria avviene, può essere da 1/9 a 1/5 del minimo. Lo stesso dicasi in caso di accertamento (a meno che, chiaramente, non venga appurata la mancanza dei presupposti). Automaticamente, la sanzione, nell’esempio dei costi non inerenti, sarà dal 45% al 90% dell’imposta evasa, e la riduzione per acquiescenza sarà operata sul 45%, in caso di irrogazione della pena minima.

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