Bonus edilizi, detrabili le spese dal 12 novembre 2021 per visto di conformità e asseverazione
La circolare 19/E: per cessione o sconto niente visto e «congruità per le spese relative a opere in edilizia libera o non oltre i 10mila euro sostenute dal 12 novembre 2021, ad eccezione del bonus facciate
Arrivano i chiarimenti delle Entrate su superbonus e altri bonus edilizi dopo la raffica di modifiche a partire dalla legge di Bilancio 2022 e nei provvedimenti successivi. La circolare 19/E/2022 chiarisce che le spese per il visto di conformità e per l’asseverazione sostenute a partire dal 12 novembre 2021 possono essere portate in detrazione, anche con riguardo ai bonus diversi dal superbonus. Per quanto riguarda le opzioni di cessione o sconto, niente «visto» e «congruità» per le spese relative a opere in edilizia libera oppure di valore non superiore ai 10mila euro sostenute a partire dal 12 novembre 2021, con la sola eccezione di quelle che rientrano nel bonus facciate. Cessione o sconto possibili a partire dal 1° gennaio 2022 anche per le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero per la realizzazione o all’acquisto di autorimesse o posti auto.
Detraibilità estesa per le spese per visto e congruità
La circolare precisa che, come previsto dall’articolo 3-sexies del decreto Milleproroghe, la detraibilità delle spese per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni/asseverazioni di congruità ai fini dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito spetta per i bonus diversi dal superbonus, se si tratta di spese sostenute anche nel periodo compreso fra il 12 novembre 2021 e il 31 dicembre 2021.
Niente visto e asseverazione per l’edilizia libera o fino ai 10mila euro
Ad eccezione degli interventi relativi al bonus facciate, non vi è l’obbligo del rilascio del visto di conformità e delle relative attestazioni di congruità della spesa, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito per le «attività di edilizia libera» e per gli interventi, diversi da quelli di edilizia libera, di importo complessivo non superiore a 10mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio. Il valore di 10mila euro va calcolato in relazione al valore degli interventi agevolabili ai quali si riferisce il titolo abilitativo, a prescindere se l’intervento è stato realizzato in periodi d’imposta diversi. L’esonero trova applicazione con riferimento alle spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021.
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