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Doppia regola di prelievo sulle multinazionali nella proposta della Ue

La bozza di direttiva dell’Unione europea segue il modello Globe dell’Ocse ma se ne discosta in più punti

di Dario Sencar

La Commissione Ue, tenendo fede alla comunicazione del 18 maggio 2021 sulla «Tassazione delle imprese per il XXI secolo» [COM(2021) 251 final], il 22 dicembre scorso ha pubblicato (solo in lingua inglese) la proposta di direttiva [COM(2021) 823 final] volta a «mettere un freno alla eccessiva competizione fiscale tra Stati» e, quindi, ad «assicurare che tutte le corporation paghino la propria equa quota d’imposta sui profitti generati dalla loro attività nella Ue».

Il testo normativo in larga parte replica le Model rules Ocse (cosiddetto Pillar 2), pubblicate (parimenti, solo in lingua inglese e ricche di acronimi) il 20 dicembre scorso, che disegnano il sistema GloBE (Global anti-base erosion) operante, nei confronti dei gruppi multinazionali (Mne Group) con ricavi consolidati superiori a 750 milioni di euro, tramite due regole di prelievo interconnesse e coordinate:

● la prima è la «regola di inclusione» (Income inclusion rule, in sigla Iir), che ha priorità;

● la seconda è la «regola sui pagamenti poco tassati» (Under taxed payment rule, in sigla Utpr), che scatta solo per seconda quando la prima non viene attivata.

Esse prelevano, in capo ad ogni singola entità civilisticamente consolidata linea-per-linea (la cosiddetta “entità appartenente al Gruppo” o Constituent entity), la quota ripartita di “imposta addizionale” (in inglese, Top-up tax) calcolata per singola giurisdizione (ossia considerando tutte le entità costitutive localizzate in ogni singola giurisdizione).

Questa imposta addizionale viene determinata quale differenza tra il livello minimo di tassazione del 15% ed il livello di imposizione effettiva (Etr) determinato per mezzo di un omogeneo meccanismo di calcolo (che rapporta le rilevanti imposte correnti ed anche differite alla base imponibile – “reddito o perdita qualificata” o qualifying income or loss – derivata, con vari aggiustamenti, dal conto economico predisposto dalla “controllante capogruppo” - Ultimate parent entity (Upa) - nell'ambito del processo di consolidamento ma prima delle elisioni).

Le differenze tra Ocse e direttiva Ue

Diversamente dalle regole Ocse, la proposta di direttiva Ue, al fine di garantire il rispetto della libertà di stabilimento prevede, prevede che:

● la «società madre» prelevi l’imposta addizionale anche con riguardo a se stessa e alle altre entità appartenenti al gruppo a bassa tassazione localizzate nel proprio Stato membro (e non solo con riguardo alle «entità appartenenti al Gruppo» localizzate in altri Paesi Ue o terzi);

● le regole si applichino anche con riguardo ai «grandi gruppi interamente domestici» (ossia con fatturato da bilancio consolidato superiore ad euro 750 milioni e senza controllate o stabili organizzazioni all’estero).

Da notare che per «società madre» si deve intendere la «controllante capogruppo», la «controllante intermedia» e/o la - e/o «controllante intermedia con soci di minoranza superiori al 20 per cento», coinvolte secondo i criteri «dall’altro verso il basso» e della «proprietà spezzata» volti a massimizzare il prelievo e ad evitare la doppia imposizione.

Inoltre, la proposta di direttiva, al fine di preservare la sovranità dei singoli Stati membri, prevede anche l’opzione per tali Stati di adottare l’«imposta addizionale domestica» (Domestic Top-Up Tax) con riguardo alle «entità appartenenti al gruppo» localizzate nel proprio territorio (e che, in pratica, disattiva anche la «regola di inclusione» e la «regola sui pagamenti poco tassati» altrimenti applicabili da altri Stati).

I passaggi attuativi

La proposta prevede che le nuove regole entrino in vigore a partire del 1° gennaio 2023. In linea con le regole Ocse, tuttavia,la «regola sui pagamenti poco tassati» slitta al 1° gennaio 2024 mentre per i «grandi gruppi interamente domestici» l’efficacia è rinviata di 5 anni (parimenti a quanto previsto per i gruppi che divengono internazionali per la prima volta).

Un tema chiave, ancora pendente ed in mano ai decisori politici è il trattamento del regime del Gilter statunitense (che, sebbene per certi aspetti sia simile al sistema GloBE, per altri, ed in particolare il calcolo non per giurisdizione, se ne differenzia).

La prima dichiarazione dovrebbe essere presentata, relativamente al 2023, entro 18 mesi dalla fine del periodo (e quindi per i solari entro il giugno 2025). La complessità delle nuove regole si presenta molto elevata (anche considerando l’assenza di linee guida interpretative ed esempi chiarificatori, attesi in pubblicazione dall’Ocse nei prossimi mesi) e richiede che, in tempi brevi, i gruppi che rientrano nel campo di applicazione delle nuove regole si attivino per comprenderne con precisione l’impatto (anche alla luce dell'esclusione del reddito derivante dalla «sostanza economica» e determinato con una formula percentuale da applicare al costo del lavoro ed al valore dei beni materiali della singola giurisdizione) e per prepararsi, per tempo, alla compliance.