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Iva, la vendita di immobili in esenzione non influisce sul pro rata della cartoleria

Nella dichiarazione Iva 2022 rettifica della detrazione dell’Iva assolta sulle spese incrementative

di Giorgio Confente

La domanda

Una società in nome collettivo esercente attività di cartoleria, è proprietaria di due immobili strumentali (acquistati nel 1985) che vende nel 2021, prima di cessare l’attività, con codice di esenzione. Data l’occasionalità dell’operazione, si ritiene non influisca sul pro-rata 2021. Chiedo però se deve essere operata, in sede di modello Iva 2022, per il 2021, la rettifica della detrazione, poiché erano state eseguite sugli immobili spese incrementative (nel 2011 e 2014) per le quali non è trascorso il decennio di osservazione.
M.F. - Bologna

La risposta è affermativa. La vendita di immobili in esenzione Iva non genera pro-rata per la cartoleria. Per la determinazione del pro-rata non rilevano le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) dell’articolo 10, del decreto Iva, Dpr 633/1972 (tra cui le cessioni di fabbricati strumentali, esenti ai sensi del numero 8-ter), quando non formano oggetto dell’attività propria del soggetto Iva (articolo 19 bis del Dpr 633 del 1972). Non si può dubitare che la cessione di immobili sia totalmente estranea all’oggetto della attività di cartoleria. In questi casi, resta però ferma l’indetraibilità dell’imposta relativa ai beni e servizi riferibili specificamente alla cessione dei fabbricati. Per questa ragione, in sede di dichiarazione Iva 2022, per l’anno 2021, deve essere operata la rettifica della detrazione dell’Iva assolta sulle spese incrementative, connesse alle ristrutturazioni e sostenute negli ultimi dieci anni, nel limite dei decimi mancanti al compimento del decennio, a norma dell’articolo 19 bis 2, del Dpr 633/1972.

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