Professione

Albo gestori crisi di impresa, due chance per l’iscrizione

Ammessa sia l’esperienza pregressa sia la formazione per la quale sono attese le linee guida aggiornate. In arrivo i chiarimenti della Giustizia: verso l’apertura ai corsi per il sovraindebitamento

di Bianca Lucia Mazzei e Valeria Uva

Dal primo aprile le nomine dei gestori delle procedure previste dal Codice della crisi d’impresa (curatori, commissari giudiziali e liquidatori) dovranno essere effettuate attingendo dal nuovo Albo nazionale e non più dagli elenchi territoriali tenuti dai tribunali.

Seppur a otto mesi dall’entrata in vigore del Codice della crisi, scattata il 15 luglio scorso, l’Albo diventa quindi operativo. Con la pubblicazione delle Specifiche tecniche (30 dicembre) e della circolare che le ha illustrate (4 gennaio), il ministero della Giustizia ha dato il via alla domande, presentabili dal 5 gennaio.

Per i professionisti, l’accesso riguarda gli avvocati, i commercialisti e gli esperti contabili e i consulenti del lavoro iscritti agli ordini, che abbiano effettuato un corso di formazione di 40 ore e un tirocinio di sei mesi. In fase di primo popolamento e fino al 31 marzo l’iscrizione è consentita anche a chi ha ricevuto due incarichi in quattro anni.

Ma ci sono molti nodi da sciogliere. Alcuni chiarimenti dovrebbero arrivare dalle Faq cui sta lavorando il ministero della Giustizia. Probabilmente, per il primo popolamento, dovrebbe essere riconosciuta la validità dei corsi già effettuati purché conformi per contenuti e struttura a quanto previsto dalle linee guida della Scuola superiore della magistratura del 2019 anche se non aggiornate alle successive modifiche al Codice della crisi. Le Faq usciranno sul sito del Ministero in questi giorni.

Gli incarichi

L’articolo 356 del Codice della crisi richiede la nomina del professionista come curatore, commissari o liquidatori giudiziali, in almeno due procedure «negli ultimi quattro anni». L’individuazione di questo quadriennio ha fatto sorgere il dubbio se vada calcolato dal 16 marzo (entrata in vigore dell’articolo 356) o dal 15 luglio 2022 (entrata in vigore complessiva del Codice). La norma fa però esplicito riferimento «all’entrata in vigore del presente articolo» e cioé del 356: l’arco temporale dovrebbe quindi andare dal 16 marzo 2015 al 16 marzo 2019. «Chiederemo una modifica normativa – dice Elbano de Nuccio, presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti – perché non ha senso escludere chi ha ricevuto incarichi prima del 2015 o dopo il 2019 e magari li sta ancora svolgendo». Sulla stessa linea Emanuele Virgintino, membro del Consiglio nazionale forense: «L’individuazione del quadriennio 2015-2019 è formalmente corretta, ma per via della partenza ritardata del Codice si rischia di tagliare fuori, senza motivo, tanti professionisti». Anche Virgintino chiede una norma per far accedere «chiunque abbia ricevuto incarichi fino al 2022».

La formazione

Le linee guida della Scuola superiore della magistratura su cui devono basarsi i corsi di formazione sono state varate a novembre 2019 . Non tengono quindi conto delle profonde modifiche subite finora. «Abbiamo atteso la definitiva entrata in vigore del Codice.Ora stiamo lavorando per aggiornarle – anticipa Lorenza Calcagno, responsabile per la Scuola della formazione in materia di crisi di impresa – e contiamo di completare la revisione entro fine mese». L’operazione è complessa: oltre a recepire tutte le modifiche, c’è da riprogettare i contenuti, pensati per una durata di 200 ore anziché le attuali 40.

In attesa dell’aggiornamento, la validità della formazione svolta per iscriversi nel registro per gli organi di composizione delle crisi da sovraindebitamento e conforme alle vecchie linee guida dovrebbe essere riconosciuta dal ministero della Giustizia. «Il Consiglio nazionale dei commercialisti – continua De Nuccio – si è prontamente attivato per superare i dubbi interpretativi e affinché, per il primo popolamento, venga riconosciuta la validità della formazione già svolta in campi affini».

Commercialisti e avvocati hanno comunque deciso di avviare velocemente nuovi corsi di formazione. ll Cnf partirà venerdì 20 gennaio: «Abbiamo 250 posti, tutti già prenotati – aggiunge Virgintino – molti sono colleghi già formati che ora vogliono aggiornarsi». Nessun problema in caso di nuove linee guida: «Se saranno necessarie modifiche le faremo, ma il nostro è un programma completo che prevede anche informazioni di tipo economico aziendale, ad esempio sui piani di risanamento». Stanno attivando nuove convenzioni anche con le Università i consulenti del lavoro «ma abbiamo già formato mille colleghi» aggiunge il vicepresidente del Consiglio nazionale, Sergio Giorgini.

Un altro nodo da sciogliere riguarda il tirocinio di sei mesi, che in pochi hanno già acquisito, ma che è previsto dall’articolo 356 attraverso il richiamo alla lettera c) del comma 5 dell’articolo 4 del Dm Giustizia 202/2014.

COME FUNZIONA

1 I tempi
Il nuovo Albo nazionale dei gestori della crisi d’impresa previsto dall’articolo 356 del Dlgs 14/2019 partirà dal 1° aprile

2 La formazione
L’iscrizione è subordinata allo svolgimento di una formazione di 40 ore per avvocati, commercialisti ed esperti contabili e consulenti del lavoro (di 200 ore per gli altri). L’articolo 356 prevede anche un tirocinio di 6 mesi

3 Gli incarichi
Nel primo popolamento, può iscriversi chi è stato nominato curatore, commissario o liquidatore giudiziale in almeno due procedure negli «ultimi» in quattro anni. Poiché l’articolo specifica che la data di riferimento per individuare i quattro anni è quella di «entrata in vigore del presente articolo», l’arco temporale in cui bisogna aver ricevuto
i due incarichi dovrebbe andare dal 16 marzo 2015 al 16 marzo 2019

4 Chi può accedere
Avvocati, dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro (anche in forma societaria o associata). Esperti aziendali che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o cooperative, dimostrando capacità imprenditoriali e senza subire una liquidazione giudiziale

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