Imposte

Tax credit alberghi e agriturismi all’ultima chiamata

di Leonardo Pietrobon e Luigi Scappini

L’articolo 10 del Dl 83/2014 ha introdotto un credito di imposta, per le imprese alberghiere esistenti al 1° gennaio 2012, il cosiddetto tax credit alberghi, in misura pari al 30% delle spese sostenute, nel limite massimo di 200mila euro. La legge di Bilancio per il 2017 (legge 232/2016), oltre a rifinanziare il credito per il biennio 2017-2018, ne ha esteso l’ambito di applicazione agli agriturismi e rimodulata la determinazione del credito che, fermo restando il limite massimo di 200mila euro, ammonta ora al 65% delle spese sostenute.

Oggi, martedì 27 febbraio 2018 scade il termine di presentazione al Mibact delle istanze per accedere al credito relativamente alle spese sostenute nel corso del 2017 ma il decreto che ne disciplina le caratteristiche essenziali, emanato in data 20 dicembre 2017 dallo stesso Mibact di concerto con il Mef.

L’agevolazione concerne le spese relative alle seguenti tipologie di interventi:
•ristrutturazione edilizia ex articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del Dpr 380/2001;
•eliminazione delle barriere architettoniche;
•incremento dell’efficienza energetica;
• spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo.

In sede di prima lettura dell’articolo 3 del decreto 20 dicembre 2017, sembrerebbe che tutti gli interventi effettuati, per poter essere considerati agevolati devono, obbligatoriamente, determinare un incremento dell’efficienza energetica o una riqualificazione antisismica.

Tale lettura restrittiva, tuttavia, porterebbe a una esclusione quasi automatica di determinate spese che, al contrario, sono espressamente previste nel medesimo decreto, quali, ad esempio quelle relative a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (come potrebbero soddisfare tale requisito la realizzazione id impianti sanitari per portatori di handicap o l’inserimento di piattaforme elevatrici?).

Sarebbe più corretto ritenere agevolabili tutte le spese a condizione che siano accompagnate da un intervento di miglioramento dell’efficienza energetica o antisismica; tuttavia, questa chiave di lettura omnicomprensiva stride con il dato letterale dell’articolo 3 stesso.

Più conforme alla ratio della norma è una lettura per cui esclusivamente l’acquisto di mobilio e/o attrezzatura comporta l’obbligo di sussistenza anche di interventi di efficientamento energetico e/o antisismico, mentre gli interventi di ristrutturazione edilizia ex articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del Dpr 380/2001 e quelli comportanti l’eliminazione delle barriere architettoniche sarebbero sempre agevolati.

In tal modo, da un lato sussisterebbe comunque una norma antielusiva che vieta possibili acquisti di soli mobili e arredamenti e, dall’altro si eviterebbero situazioni paradossali quali ad esempio quella di un albergatore che ha già fruito dell’agevolazione nel triennio 2014-2016, ad esempio effettuando interventi di efficientamento energetico e antisismico e nel 2017 spese per l’eliminazione di barriere architettoniche il quale, in ipotesi di lettura restrittiva della norma, si vedrebbe inibite tali spese, mentre l’albergatore che ha sostenuto una minima spesa di efficientamento energetico, al contrario, vedrebbe agevolata la sostituzione del mobilio.

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