Imposte

Superbonus, la truffa fa scattare la confisca per sproporzione

Inseriti tra i «reati spia» la truffa ai danni dello Stato e e la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

di Alessandro Diddi

Tra le misure introdotte dal Dl 13 del 2020 per contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali e delle erogazioni pubbliche, figura l'ampliamento della portata applicativa della temibilissima confisca per sproporzione grazie all’inserimento nel catalogo dei coosiddetti reati spia che la può giustificare, anche i reati di truffa ai danni dello Stato (con l’esclusione dell’ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare) e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui, rispettivamente, all'articolo 640, comma, 2, n.1, e 640-bis del Codice penale.

Negli ultimi anni la lotta alla criminalità, soprattutto economica, è stato condotto attraverso il ricorso sempre più massiccio ai provvedimenti ablativi dei patrimoni illeciti e, accanto alla confisca tradizionale (avente ad oggetto le ricchezze di immediata e di diretta provenienza dei reati), il legislatore si è mosso sia attraverso le confische per equivalente (aventi ad oggetto i proventi di reato ma valori ad essi corrispondenti), sia, appunto, con la confisca per sproporzione già prevista dall’articolo 12-sexies del Dl 306-1992, trasfusa oggi nell’articolo 240-bis del Codice penale e, per molti versi, assimilabile alle misure di prevenzione.

In sostanza, la condanna in relazione ad una serie di reati spia fa scattare una sorta di presunzione di illegittima provenienza del patrimonio di cui il condannato sia in possesso e quando costui non possa giustificare la provenienza dei beni di cui risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, essi sono obbligatoriamente confiscati e, nel corso del procedimento, sottoposti a sequestro preventivo.

Su tale presupposto si vanno a confiscare cose che non derivano necessariamente dal reato oggetto dell'accertamento bensì beni che possono ritenersi ragionevolmente ricollegati (e da qui la definizione di confisca per sproporzione) alla presumibile continuità di azione e al livello di pericolosità espresso dal soggetto condannato.

Nell’elenco dei reati spia, nel quale sono comprese eterogenee fattispecie di reato cosiddetti lucrogenetici, figurano, ovviamente, anche quelli contro il patrimonio, quali l’estorsione, l’usura, la ricettazione, il riciclaggio, il reimpiego di proventi illeciti e l’autoriciclaggio e la recente dilatazione della confisca allargata potrà trovare applicazione anche nelle frodi commesse per la fruizione dei bonus in ambito edilizio ed energetico recentemente al centro di inchieste avviate dalla magistratura.

In base a tali norme gli imputati che non sapranno fornire una puntuale dimostrazione della formazione del proprio patrimonio non potranno evitare una confisca ancorché i beni siano stati acquistati in anni precedenti rispetto alla commissione del reato perché, secondo la Corte di cassazione, ferma l’esigenza di rinvenire una certa “correlazione temporale” tra reato-spia ed investimenti economici oggetto di possibile esproprio, la misura non impedisce di colpire beni già presenti nel patrimonio del condannato (Sezioni unite 4880/2015, Spinelli).

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