Imposte

Titoli rivalutati, minusvalenze irrilevanti

Le future perdite resteranno indeducibili e non saranno compensabili con altre plusvalenze

di Marco Piazza e Stefano Vignoli

La legge 197/2022, accanto alla consueta chance di rivalutazione delle partecipazioni non quotate detenute al di fuori del regime di impresa, include nel perimetro delle rivalutabili anche le società quotate in mercati regolamentati.

L’importo rivalutato, da assoggettare (per intero) all’imposta sostitutiva del 16%, è determinato in base all’articolo 9 del Tuir quale media dei prezzi del titolo nel mese di dicembre: di conseguenza, la convenienza ad aderire è confinata ai titoli significativamente rivalutati rispetto al costo di acquisto (almeno 2,6 volte).

Ancorché prevista dalla norma, non occorre la perizia per le società quotate, in quanto la rivalutazione si effettua sulla base di un mero calcolo matematico (question time n. 5-00248 del 18 gennaio 2023).

La chance della rivalutazione, che interessa i regimi dichiarativo e amministrato (nel “gestito” la tassazione avviene per competenza), non consente di realizzare future minusvalenze che resteranno indeducibili e non compensabili con altre plusvalenze (circolare 1/E/2013, paragrafo 4.1): una discesa del titolo rispetto ai valori rivalutati può pertanto vanificare l’appeal fiscale della rideterminazione dei valori.

Qualche complessità di calcolo emerge per i titoli in divisa estera: in questo caso, si ritiene che il prezzo medio mensile debba essere convertito sulla base del tasso di cambio alla fine dell’anno (30 dicembre), criterio conforme alle indicazioni dell’Agenzia espresse con la circolare 188/E/1998.

L’imposta sostitutiva (per intero o almeno la prima delle tre rate) va versata a cura del cliente entro la scadenza del 15 novembre 2023; non sembra invece richiesto che il versamento avvenga prima della cessione del titolo. Nel regime amministrato è tuttavia probabile che l’intermediario, dovendo acquisire preventivamente la documentazione che attesta il versamento, per ovviare agli obblighi di operare il prelievo sostitutivo del 26% sulla (intera) plusvalenza, non permetta di beneficiare della rivalutazione in caso di comunicazione tardiva.

È inoltre possibile rivalutare titoli in comunione dei beni soltanto da parte di un comproprietario per la quota a lui riferibile (circolare 1/E/2021, paragrafo 2.2), così come effettuare una rivalutazione soltanto parziale dei titoli di una quotata detenuti in portafoglio.

Nel regime dichiarativo la rivalutazione parziale riguarderà le azioni acquistate per ultime (circolare 12/E/2002), che verranno considerate cedute per prime in ossequio al criterio Lifo (circolare 81/E/2002, paragrafo 3.3); nel regime amministrato (che applica il costo medio ponderato) dovrebbero comunque essere considerate cedute per prime le azioni rivalutate, salvo diversa opzione del contribuente.

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