Imposte

Enti non commerciali e deduzione Irap, il crocevia dei contributi Inail

Dopo gli interventi del decreto Semplificazioni verifica sui limiti in base a tipologia di contratto e di attività

di Marco Magrini

La conversione del decreto Semplificazioni ripristina le deduzioni dalla base imponibile Irap relative alle retribuzioni degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione e lavoro, anche per quelli con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato oltre che determinato, operanti nello svolgimento di attività istituzionali degli enti non commerciali (Enc), pubblici e privati, compresi gli enti del Terzo settore.

I contributi Inail

Nessun intervento esplicito di ripristino è stato invece considerato in merito alla deduzione del contributi Inail. L’integrazione della norma in conversione si era resa necessaria in quanto l’intervento di semplificazione del testo sulle deduzioni della base imponibile Irap, previste dall'articolo 11 del Dlgs 446/1997, operato essenzialmente per le imprese, aveva di fatto escluso il beneficio di riduzione nella formazione della base imponibile retributiva degli Enc pubblici e privati. Che tale effetto non fosse voluto dal legislatore emergeva anche dalla relazione governativa al provvedimento e lo si intravedeva anche dalla risoluzione 40/E/2022 dell’agenzia delle Entrate la quale, sullo specifico punto, non aveva fornito una indicazione esplicita, salvo affermare l’invarianza d’impatto delle novità sulle deduzioni sul costo del personale con contratto a tempo indeterminato e di conseguenza nella formazione della base imponibile Irap. Adesso l’articolo 10 del Dl 73/2022, nel testo derivante dalla conversione, operando la modifica del numero 5 , comma 1, lettera a) dell’articolo 11 del decreto Irap, risolve la problematica emersa e ripristina le deduzioni anche nel caso di determinazione del valore della produzione netta con il metodo retributivo degli Enc pubblici e privati, in base agli articoli 10, comma 1, e 10-bis, comma 1, del Dlgs 446/1997.

La conversione ha però lasciato immutato il testo del numero 1 stesso comma 1, lettera a), anch’esso oggetto della modifica del Dl 73, che invece riguarda le deduzioni dei contributi Inail. In base al testo finale i contributi Inail, posti a carico degli enti per le remunerazioni derivanti dallo svolgimento dell’attività istituzionale, sarebbero deducibili dalla base imponibile Irap metodo retributivo solo nel caso di personale con contratto di lavoro a tempo determinato.

Gli orientamenti giurisprudenziali

Questa impostazione disallineata rispetto alle altre deduzioni ripristinate si presta a due diverse letture: potrebbe trattasi di un’omissione involontaria, oppure il legislatore ha voluto effettivamente escludere questa tipologia di deduzioni per la peculiare fattispecie. Gli enti interessati, che in genere si sono fino ad ora avvalsi della riduzione, indipendentemente dal tipo di rapporto a tempo determinato o indeterminato e intendono farlo anche in seguito, potranno solo tenere conto degli orientamenti della giurisprudenza costante che ha sempre considerato i contributi Inail deducibili anche nella formazione della base Irap metodo retributivo (Cassazione sentenze 15036, 15037, 16157 e 29867 del 2017).

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