Imposte

Nell’Ace ordinaria apporto dei soci da ragguagliare

Il residuo dal calcolo della super Ace va sommato alle variazioni di capitale proprio realizzate fino al 2020

di Luca Gaiani

Per il calcolo dell'Ace ordinaria 2021, rilevano le variazioni di capitale proprio, positive e negative, realizzate fino al 2020 a cui si somma l'eventuale incremento del 2021 per la parte che eccede il tetto di 5 milioni. Una volta calcolata la deduzione dell'1,3%, la stessa si cumula con quella per la super Ace e il totale si utilizza secondo le consuete modalità.

Ultimato il conteggio della deduzione da super Ace, la quantificazione dell'importo da portare in deduzione dal reddito complessivo richiede di determinare l'Ace ordinaria (prospetto RS113 del modello Redditi 2022) che sostanzialmente riprende incrementi e decrementi realizzati fino al 2020, fatte salve alcune rettifiche per importi che transitano dalla super-Ace.

Gli elementi positivi dell'Ace ordinaria sono quelli già quantificati nel modello Redditi 2021 per il periodo 2011-2020, con la sola eccezione dei versamenti soci di quest'ultimo esercizio che nell'anno di effettuazione erano da ragguagliare al tempo e ora si assumono per l'intero importo.

Le ricadute dei movimenti 2021 sull'Ace ordinaria (che di regola si fermerebbe al 2020) sono ascrivibili a due ordini di elementi: incrementi netti che superano i 5 milioni, con l'eventuale correzione per i versamenti dei soci che tornano a subire il ragguaglio temporale, e sterilizzazioni (incrementi di finanziamenti e di titoli 2021 su 2010) da ripartire tra i due periodi. Se la variazione in aumento del 2021 (utile del 2020 a riserva, conferimenti dei soci 2021 e quota parte della riserva di rivalutazione), al netto dei decrementi e delle riduzioni del medesimo anno, eccede il tetto di 5 milioni, l'importo in esubero transita, come detto, all'Ace ordinaria. In questo caso, se la base super-Ace è composta anche da apporti dei soci, che per l'agevolazione 2021 non sono da ragguagliare al tempo, occorre procedere a rideterminare l'importo (moltiplicandolo per il numero di giorni che intercorre tra la data del versamento e il 31 dicembre e dividendo per 365) perché nell'Ace ordinaria il ragguaglio resta applicabile (istruzioni al rigo RS112A, colonna 3). In queste situazioni, in presenza di incrementi misti (utile + versamenti+riserva di rivalutazione), dovrebbe essere possibile lasciare nel calcolo della super Ace (fino a 5 milioni) prioritariamente i versamenti (non ragguagliati) e imputare l'eccedenza all'utile accantonato. Inoltre, se vi sono stati più versamenti in date differenti, dovrebbe essere consentito imputare i più recenti alla super Ace (per i quali non si fa il ragguaglio) e i più remoti all'Ace ordinaria (che subiscono il ragguaglio, ma con maggior numero di giorni).

Per l'Ace ordinaria, che si applica anche oltre 5 milioni, vale il limite del patrimonio netto (disapplicato invece per la super Ace). I due calcoli distinti si riuniscono dopo aver determinato la deduzione (quella da super Ace al netto della parte trasformata in credito di imposta): gli importi si cumulano e vengono indistintamente sottratti dal reddito, se capiente, oppure trasferiti al consolidato fiscale o infine riportati a nuovo se il reddito non li assorbe interamente.

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