I requisiti chiesti a chi svolge attività socio-sanitarie per avere l’aliquota al 5%
Premesso che quanto rappresentato nel quesito individua prestazioni di servizi socio sanitari cui corrispondono corrispettivi, è possibile rilevare come nella risoluzione 238/E del 26 agosto 2009 dell’agenzia delle Entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso venga precisato come l’articolo 10, n. 27-ter del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633 preveda l’esenzione da Iva per «le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore …. di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, rese… da Onlus». Tale disposizione subordina l’applicabilità della norma sopra richiamata a tre requisiti ben precisi che devono coesistere al fine della ricomprensione nella previsione del citato articolo 10, n.27 ter:
1) deve trattarsi di prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili;
2) le predette prestazioni devono essere rese in favore di soggetti, in condizioni di disagio, espressamente indicati dalla norma;
3) le medesime prestazioni devono essere rese da ….Onlus, sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere.
Data tale premessa, trattandosi nel caso di specie di cooperativa sociale e ricorrendo i citati tre requisiti, tali prestazioni saranno assoggettate alla aliquota Iva del 5%.
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