Adempimenti

Sismabonus del 110% legato all’unità strutturale anche per gli edifici di un unico proprietario

Le risposte delle Entrate a interpello vanno raccordate con il parere della Commissione di monitoraggio

Ammessa l’agevolazione al 110% per gli interventi antisismici realizzati sulla palazzina di un unico proprietario e non, invece, su tutte le unità indipendenti di uno stesso edificio. È quanto discende dall'interpello 10/03/2021, n.168.


A gennaio e febbraio 2021, l’agenzia delle Entrate si era pronunciata con due risposte in tema di sismabonus al 110%, dettando in entrambi i casi l’esclusione dal beneficio.

La prima risposta negativa è stata fornita con l’interpello 28 gennaio 2021, n.63 in relazione a una bifamiliare sviluppata su due piani e composta da due unità dotate di accesso autonomo, senza precisare se le stesse fossero anche «funzionalmente indipendenti».

Alle stesse conclusioni - negative - l’Agenzia era giunta nell’interpello 8 febbraio 2021, n.87, in relazione a un edificio sempre di due unità poste su due piani ma con «accessi autonomi dall’esterno» e «funzionalmente indipendenti».

Senonché, con l’interpello 168 del 10 marzo 2021, l’Agenzia ha ammesso il sismabonus al 110% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 per gli interventi antisismici eseguiti su una bifamiliare di un unico proprietario. In proposito ha dichiarato di ritenere «superato (…) quanto affermato nella risposta all’interpello n. 87 dell’8 febbraio 2021».

Il rischio disparità di trattamento e la lettura corretta

In realtà la risposta 87 aveva trattato il diverso caso di più unità indipendenti e non quello dell’edificio di un unico proprietario (risposta n. 168). Ad ogni modo, al di là delle incertezze che può creare una tale affermazione, è importante che non si crei una disparità di trattamento tra il caso dell’unico proprietario di una palazzina con unità dotate di accesso e/o impianti in comune e quello dell’unico proprietario della stessa palazzina ma con accesso e impianti indipendenti. Sembra infatti che l’edificio bifamiliare di un unico proprietario sia ammesso al sismabonus del 110% se è composto da unità “non” indipendenti, ed escluso quando c’è indipendenza funzionale e accesso autonomo di entrambe le unità.

La soluzione del caso può trovarsi nella risposta data dalla Commissione di monitoraggio istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici. In merito alla richiesta dell’Agenzia in merito al trattamento a fini antisismici delle unità funzionalmente autonome e indipendenti, la Commissione ha precisato che «ai fini dell’applicazione del “Sismabonus” o del “Super sismabonus” più che all’unità funzionalmente indipendente bisogna fare riferimento all’unità strutturale» (risposta n.6 del 21 ottobre 2020). Quanto afferma la Commissione, quindi, ammette l’intervento antisismico che coinvolge un intero edificio. Ne consegue che deve ritenersi ammissibile l’agevolazione per gli interventi antisismici effettuati sia sulla palazzina di un unico proprietario, sia su tutte le unità indipendenti di uno stesso edificio (bifamiliari o villette a schiera).

La ratio di tale conclusione risiede proprio nella risposta della Commissione, secondo la quale l’unità strutturale «dovrà avere continuità da cielo a terra, per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali» ed essere «delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi».


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