Controlli e liti

Studi di settore, la rettifica considera anche storia e contesto dell’impresa

Caratteristiche da valutare per lo scostamento del 10% dei ricavi da Gerico

di Laura Ambrosi

Lo scostamento del 10% dei ricavi dichiarati rispetto al risultato di Gerico è sufficiente per giustificare l’accertamento, ma poiché non si tratta di una soglia fissa in termini assoluti, il giudice deve comunque verificare anche il contesto in cui opera l’impresa e la sua storia. Ad affermarlo è la Cassazione con l’ordinanza 33794/2021.

La vicenda trae origine da un accertamento induttivo fondato sulla differenza pari al 15% dei ricavi dichiarati rispetto al risultato degli studi di settore.

Il provvedimento impugnato dinanzi al giudice tributario veniva annullato in entrambi i gradi di merito, nel presupposto che lo scostamento del 15% senza alcun altro elemento non era sufficiente a giustificare i maggiori ricavi.

L’agenzia ricorreva così in Cassazione lamentando sul punto ed in estrema sintesi, che la decisione del collegio regionale non considerava l’attività nel suo complesso, per la quale lo scostamento rilevato era particolarmente significativo.

Sul punto i giudici di legittimità, in accoglimento del motivo, hanno preliminarmente rilevato che l’Amministrazione finanziaria può accertare induttivamente ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lettera d) del Dpr 600/73, solo quando venga ravvisata una «grave incongruenza» rispetto ai ricavi determinati da Gerico.

La Cassazione ha così ricordato che secondo quanto affermato da precedenti pronunce, sono scostamenti lievi e quindi inidonei alla rettifica dei redditi, valori del 4,23% (Cassazione 1748/2017), del 7% (Cassazione 20414/2014), del 10% (Cassazione 2637/2019) e del 21% (Cassazione 22946/2015).

Da ultimo, però la Suprema corte ha ritenuto sufficiente per determinare la grave incongruenza uno scostamento superiore al 10% (Cassazione 10503/2021).

Tuttavia, la differenza dei ricavi non può essere determinata in via assoluta a precise soglie quantitative fisse, poiché occorre adattare il valore ai plurimi fattori dell’impresa.

In particolare, occorre riscontrare le caratteristiche, la situazione economica, il periodo di riferimento e, più in generale, la “storia commerciale” del contribuente.

Nel caso esaminato, la Ctr aveva erroneamente valutato i valori, poiché si era limitata ad una mera considerazione della percentuale di scostamento rispetto ad analoghe attività, sebbene ubicate in differenti zone geografiche.

Il collegio, invece, avrebbe dovuto riscontrare l’impresa e il suo contesto rispetto alla sua ubicazione.

La decisione è interessante poiché oltre ad individuare nel 10% uno scostamento sufficiente per giustificare la «grave incongruenza» rispetto al risultato degli studi di settore, rimarca la necessità che sia concretamente valutata l’impresa nel suo contesto e rispetto alle sue caratteristiche.

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