Adempimenti

Nuclei Rdc, assegno unico in pagamento da aprile

La quota supplementare spetta dal mese di marzo ma è liquidata il mese dopo

di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

Assegno unico universale (Auu) e reddito di cittadinanza (Rdc): arrivano i chiarimenti dell’Inps sui criteri e le modalità di erogazione della prestazione. Con la circolare 53/2022 di ieri vengono sciolti alcuni dei dubbi sollevati dai nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza.

Il primo punto riguarda il fatto che in base alle disposizioni normative l’assegno unico sembrava dovesse essere attribuito in via automatica nei confronti di tali soggetti senza la necessità di presentazione della domanda. L’Istituto chiarisce, invece, come l’attribuzione di tale beneficio sia subordinata solo in alcuni casi a un’integrazione di informazioni indispensabili per la quantificazione dell’integrazione del reddito con l’assegno unico per i figli. Infatti, laddove l’Inps non sia in grado di individuare l’importo dovuto sulla base dei dati in suo possesso, spetterà al nucleo familiare percettore del reddito di cittadinanza trasmettere le informazioni richieste attraverso un apposito modello “Rdc-Com/Au”, la cui messa a disposizione a breve sul sito dell’Istituto sarà comunicata con un successivo messaggio.

Con quest’ultimo sarà possibile autocertificare la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni previste dalla legge per il riconoscimento dell’assegno. In altri termini, si dovrà indicare ad esempio la presenza all’interno del nucleo di: (i) figlio maggiorenne a carico fino al compimento di 21 anni che frequenti un corso di formazione scolastica o di formazione o corso di laurea; (ii) figlio minorenne a carico non valorizzato correttamente nella Dichiarazione sostitutiva (Dsu) utile ai fini del riconoscimento del reddito di cittadinanza; (iii) madre sotto i 21 anni.

Un ulteriore chiarimento riguarda, invece, le modalità di erogazione e decorrenza della prestazione. L’Inps ribadisce anzitutto come l’integrazione reddito/assegno unico spetti dal marzo 2022 e che l’importo sarà calcolato in base al numero di figli a carico presenti nel nucleo. Con la conseguenza che l’assegno spettante per il mese di marzo sarà determinato con riferimento alla quota di reddito relativa ai figli a carico, e tuttavia liquidato solo nel mese di aprile.

Viene, inoltre, precisato che limitatamente ai soli accrediti riguardanti l’integrazione reddito/assegno potrà essere superato il limite di prelievo mensile previsto dall’articolo 5, comma 6, del Dl 4/2019 (pari a 100 euro) moltiplicato per la scala di equivalenza di cui all’articolo 2 del medesimo decreto. Con la conseguenza che il prelievo di tali somme non potrà comunque superare il limite giornaliero di 600 euro previsto per le carte Postepay.

L’Inps precisa, infine, come in caso di revoca o decadenza dal reddito di cittadinanza non sarà più possibile percepire l’integrazione legata all’assegno unico. Tuttavia, laddove continuino a sussistere le condizione per ottenere l’assegno, gli aventi titolo potranno presentare apposita domanda con decorrenza successiva dalla cessazione del reddito. In questo caso, verrà effettuato un conguaglio a consuntivo finalizzato a riconoscere la mensilità di assegno non fruita né in forma di integrazioni, né a seguito di domanda, o, al contrario, a recuperare eventuali indebiti.

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